Sentenza del 16/12/2016 n. 6925 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Oneri deducibili - Diritto a presentare dichiarazione integrativa con correzione degli errori precedentemente commessi - Obbligo dell'Ufficio di riliquidare la dichiarazione anche a favore del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato oneri deducibili in un rigo errato della dichiarazione dei redditi per mero errore formale e ha chiesto di presentare una dichiarazione integrativa affinché tali oneri fossero correttamente considerati ai fini IRPEF. L'Ufficio, nel controllare la documentazione, ha preso in considerazione esclusivamente le variazioni che determinavano un maggior importo dovuto a favore dell'Erario, ignorando quelle favorevoli al contribuente.
La decisione
È stato riconosciuto il diritto del contribuente a emendare la dichiarazione e a correggere gli errori, anche formali, relativi agli oneri deducibili. L'Ufficio è tenuto a riliquidare la dichiarazione considerando sia le variazioni a favore dell'Amministrazione finanziaria sia quelle a favore del contribuente. È stato censurato il comportamento dell'Ufficio perché contrario ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
principi di collaborazione e buona fede
L'Amministrazione finanziaria deve operare in modo imparziale e collaborativo, valutando tutti gli elementi rilevanti della posizione fiscale, compresi quelli favorevoli al contribuente, e non soltanto quelli che determinano un maggior debito d'imposta.
Disciplina della dichiarazione integrativa IRPEF
Il contribuente può correggere errori od omissioni contenuti nella dichiarazione, anche quando la correzione comporta una riduzione dell'imposta o il riconoscimento di maggiori oneri deducibili, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge.
Massime di principio
- Un errore formale nella compilazione della dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del diritto a far valere un onere deducibile, se il contribuente può dimostrarne l'effettiva spettanza.
- La dichiarazione fiscale può essere emendata per correggere errori od omissioni sia a favore dell'Erario sia a favore del contribuente, entro i termini applicabili.
- Durante il controllo o la riliquidazione, l'Amministrazione finanziaria deve considerare complessivamente la documentazione prodotta, includendo anche gli elementi che riducono l'imposta dovuta.
- Un ufficio non può utilizzare il controllo della dichiarazione in modo unilaterale, recependo solo le variazioni sfavorevoli al contribuente e ignorando quelle favorevoli.
- In situazioni analoghe è opportuno presentare una dichiarazione integrativa o un'istanza di autotutela, allegando la documentazione che dimostra l'effettiva spettanza degli oneri e spiegando che l'errore è meramente formale.
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