Sentenza n. 14122/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del decreto di diniego pronunciato dal Ministero dell'interno sub n.°-OMISSIS- e notificato al ricorrente il 12 Gennaio 2023 (ex art. 140 cpc), sulla domanda di rilascio della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 5 Febbraio 1992 n.°91 e ss. presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 2 ottobre 2018; - ordinare all'esito al predetto Ministero di provvedere alla riedizione del procedimento e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il Commissario che provveda in via sostitutiva a spese del Ministero. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per il reato di violenza privata in concorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 91/1992, errore sui presupposti, erronea valutazione dei fatti, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che il reato non rientrasse tra le ipotesi automaticamente ostative, che si trattasse di un episodio isolato punito con sei mesi di reclusione sospesa condizionalmente e che l'Amministrazione avesse omesso di considerare la lunga permanenza in Italia, l'attività lavorativa stabile, la regolarità reddituale, l'assenza di ulteriori precedenti e l'integrazione sociale e familiare. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa: il decorso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il precedente penale è stato ritenuto idoneo a giustificare il giudizio negativo, poiché riguardava il coinvolgimento del richiedente in un'azione violenta posta in essere da più persone ai danni di una donna, inserita in un contesto criminale più ampio e realizzata nel decennio antecedente la domanda di cittadinanza. La circostanza è stata considerata non automaticamente ostativa, ma valutata quale elemento del giudizio globale sull'affidabilità e sull'inserimento stabile nella comunità nazionale. Il TAR ha ritenuto non manifestamente irragionevole né immotivata la valutazione ministeriale, anche in ragione dell'irreversibilità dello status di cittadino e della necessità di escludere dubbi sull'adesione ai valori costituzionali. Le condizioni lavorative, economiche e familiari favorevoli non sono state ritenute sufficienti a superare il rilievo del precedente, costituendo ordinari presupposti del soggiorno e prerequisiti della concessione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale.
art. 6 l. 91/1992
Il ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che il precedente penale non rientrasse tra le ipotesi ostative; il TAR ha tuttavia ritenuto legittimo il diniego sulla base della valutazione discrezionale complessiva dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
artt. 110 e 610 c.p.
La condanna per violenza privata in concorso è stata considerata elemento rilevante nel giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale: il periodo minimo di residenza è condizione per presentare la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione.
- Nella valutazione della cittadinanza, un precedente penale non deve necessariamente rientrare tra le cause automaticamente ostative previste dalla legge per poter essere considerato dall'Amministrazione; può assumere rilievo quale elemento del giudizio globale e prognostico sull'affidabilità, sull'irreprensibilità della condotta e sull'integrazione nella comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e si limita a verificare l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e l'esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- La gravità e il contesto di una condotta violenta, il coinvolgimento di più persone e la sua collocazione nel periodo di osservazione antecedente alla domanda possono giustificare il diniego della cittadinanza anche in presenza di stabile lavoro, regolarità reddituale, lunga permanenza e integrazione sociale o familiare.
- Le condizioni lavorative, economiche e sociali favorevoli del richiedente costituiscono, di regola, presupposti ordinari del soggiorno e prerequisiti della domanda di cittadinanza, e non impongono la concessione né neutralizzano automaticamente elementi negativi relativi all'affidabilità del richiedente.
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