Sentenza n. 654/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 84/2023, pubblicata in data 11.4.23, del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, R.G. n. 377/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, della sentenza del Tribunale di Grosseto che riconosceva il beneficio economico annuale di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e all'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Nelle more del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto integralmente quanto spettante, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Il Tribunale ha comunque posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'esecuzione della sentenza del giudice civile è stata assicurata soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa della parte nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese: queste possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando se il ricorso fosse giustificato al momento della sua proposizione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una pretesa seriale e di limitata complessità, la liquidazione delle spese può essere determinata tenendo conto della natura standardizzata della controversia e del suo ridotto livello di complessità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →