Cassazione Civile, Ordinanza n. 38259/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione culturale aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale di constatazione della polizia tributaria, recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012, negando i requisiti per il regime agevolato degli enti non commerciali previsto dall'art. 148 d.P.R. 917/1986. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio e dichiarava nullo l'avviso ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenendo che l'Amministrazione non avesse confutato in modo specifico e analitico le osservazioni del contribuente. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente trasformato l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente in un obbligo di rispondervi puntualmente nell'atto impositivo, a pena di nullità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate: ha affermato che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 impone all'Ufficio di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di darne espressa e specifica motivazione nell'avviso di accertamento, salvo che una diversa previsione di legge lo imponga. Poiché dall'avviso risultava comunque che l'Ufficio aveva considerato la memoria della contribuente, la declaratoria di nullità pronunciata dalla CTR è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
"le osservazioni e richieste ... sono valutate dagli uffici impositori"
l'obbligo dell'Ufficio è di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare nell'avviso di accertamento la valutazione svolta; la mancata menzione o confutazione analitica non determina di per sé nullità dell'atto.
art. 148 d.P.R. 917/1986
norma richiamata come base del regime agevolato per gli enti non commerciali, i cui requisiti erano stati disconosciuti nell'avviso di accertamento.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata a seguito della proposta del relatore.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal contribuente dopo il PVC non si traduce, di regola, in un obbligo di motivare analiticamente nell'avviso di accertamento il dissenso rispetto a ciascun rilievo difensivo.
- La nullità dell'avviso di accertamento può essere dichiarata solo quando sia espressamente prevista dalla legge oppure quando la violazione determini la lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di effetti dell'atto.
- Se dall'atto impositivo risulta che le difese del contribuente sono state considerate, non è sufficiente la sola mancanza di una confutazione puntuale per invalidare l'accertamento.
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