Cassazione Civile, Ordinanza n. 19681/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI emesso dal Comune di Bologna per l'annualità 2014 nei confronti di un monastero. In primo grado il contribuente aveva contestato la carenza di motivazione dell'atto, l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 646, L. n. 147/2013 e la determinazione della tariffa, sostenendo che parte degli spazi non fosse tassabile perché inidonea a produrre rifiuti, inagibile, inutilizzata o destinata all'esercizio del culto. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto solo in parte l'appello del Comune, ritenendo motivato l'avviso, limitando l'esenzione ai locali destinati al culto e alle funzioni religiose, escludendo la tariffa delle residenze civili e rideterminando la superficie tassabile in mq. 440. In cassazione il Comune ha proposto ricorso principale e il monastero ricorso incidentale; tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia alle rispettive impugnazioni, in ragione di un accordo transattivo raggiunto sulla tassazione TARI anche per l'annualità 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità sia sul ricorso principale sia sul ricorso incidentale, prendendo atto della rinuncia congiunta delle parti ai sensi degli artt. 306 e 390 c.p.c. Ha inoltre precisato che, a seguito dell'estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., e che non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità e sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, comporta l'estinzione del processo.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, secondo quanto richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 646, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Norma richiamata nella lite tributaria di merito per contestare la corretta applicazione della disciplina TARI.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se ritualmente depositata e proveniente da difensori muniti di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione nei termini ordinari indicati dall'art. 391 c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte.
- Nei giudizi di cassazione con impugnazioni reciproche, la sopravvenuta definizione transattiva della controversia può rendere priva di interesse la prosecuzione sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19550/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2026 del 13/06/2026
- ordinanza_civile · 13 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2026 del 13/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →