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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19681/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI emesso dal Comune di Bologna per l'annualità 2014 nei confronti di un monastero. In primo grado il contribuente aveva contestato la carenza di motivazione dell'atto, l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 646, L. n. 147/2013 e la determinazione della tariffa, sostenendo che parte degli spazi non fosse tassabile perché inidonea a produrre rifiuti, inagibile, inutilizzata o destinata all'esercizio del culto. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto solo in parte l'appello del Comune, ritenendo motivato l'avviso, limitando l'esenzione ai locali destinati al culto e alle funzioni religiose, escludendo la tariffa delle residenze civili e rideterminando la superficie tassabile in mq. 440. In cassazione il Comune ha proposto ricorso principale e il monastero ricorso incidentale; tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia alle rispettive impugnazioni, in ragione di un accordo transattivo raggiunto sulla tassazione TARI anche per l'annualità 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità sia sul ricorso principale sia sul ricorso incidentale, prendendo atto della rinuncia congiunta delle parti ai sensi degli artt. 306 e 390 c.p.c. Ha inoltre precisato che, a seguito dell'estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., e che non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità e sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, secondo quanto richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 646, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Norma richiamata nella lite tributaria di merito per contestare la corretta applicazione della disciplina TARI.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se ritualmente depositata e proveniente da difensori muniti di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione nei termini ordinari indicati dall'art. 391 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte.
  • Nei giudizi di cassazione con impugnazioni reciproche, la sopravvenuta definizione transattiva della controversia può rendere priva di interesse la prosecuzione sia del ricorso principale sia di quello incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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