Sentenza n. 7048/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della “comunicazione di revoca del rating, ai sensi degli artt. 6, comma 4, 5 comma 7 e 7 del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. -OMISSIS- del 28 luglio 2020” prot. n. -OMISSIS- dell’11.3.2026; della comunicazione del 28.1.2026 con la quale l’Autorità ha reso noto, in applicazione dell’art. 6, commi 4 e 8 e art. 7 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, l’avvio del procedimento di revoca del rating ottenuto in data 30.4.2024; in subordine, del Regolamento di cui alla delibera AGCM n. -OMISSIS- del 28.7.2020 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la delibera nell’adunanza del 10.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di revoca del rating di legalità e connessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, fondate sull’omessa comunicazione di misure cautelari penali applicate a un ex procuratore-institore della società; in subordine, il regolamento AGCM sul rating di legalità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa titolare rating)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la revoca del rating di legalità, nonché l’avvio del relativo procedimento e, in subordine, la disposizione regolamentare applicata. Ha dedotto, in primo luogo, carenza di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione, eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, dell’art. 1 l. n. 689/1981, dell’art. 7 del regolamento AGCM e del principio di proporzionalità. La contestazione riguardava l’omessa comunicazione, entro dieci giorni, delle misure cautelari adottate il 2 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di un procuratore-institore, cessato dalla carica il 19 maggio 2025 e il cui rapporto di lavoro era stato risolto il 25 settembre 2025. La società ha sostenuto di non avere avuto una conoscenza immediata delle misure, anche perché il soggetto non era più inserito nell’organizzazione aziendale, e che una notizia di stampa non integrasse conoscenza qualificata e certa dell’evento. Ha inoltre dedotto che la mera conoscenza, nel maggio 2025, di un’indagine penale a carico dell’ex institore non equivalesse alla conoscenza delle successive misure cautelari, né costituisse un evento soggetto all’obbligo informativo previsto dall’art. 7 del regolamento. In subordine, ha chiesto la disapplicazione dell’art. 7 del regolamento nella parte ritenuta incompatibile con la disciplina sopravvenuta in materia di rilevanza dei soggetti cessati dalla carica. La società interveniente ad opponendum aveva prospettato ulteriori vicende cautelari riferite a un’indagine diversa e a misure adottate da un’autorità giudiziaria diversa, sostenendo che la conoscenza dell’impresa dovesse essere retrodatata; tali circostanze sono state ritenute estranee al procedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbita l’eccezione di inammissibilità dell’intervento. Ha qualificato la revoca del rating e il divieto di ripresentare la domanda come sanzioni amministrative in senso stretto, dirette a reprimere la violazione degli obblighi informativi dell’impresa. Ne consegue l’applicazione dei principi della l. n. 689/1981 e la necessità di provare l’elemento soggettivo dell’illecito. Il Collegio ha rilevato che il regolamento impone la comunicazione entro dieci giorni quando l’evento sia di conoscenza immediata dell’impresa, oppure dalla notifica del provvedimento. Nel caso concreto, l’AGCM aveva presunto la conoscenza immediata della misura cautelare applicata all’ex institore, senza acquisire elementi sufficienti a dimostrarla. La cessazione dalla carica e la risoluzione del rapporto di lavoro erano anteriori all’adozione delle misure cautelari; pertanto, non era provato che la società ne avesse avuto conoscenza immediata. La precedente conoscenza di un’indagine penale non dimostrava la conoscenza delle specifiche misure cautelari successivamente adottate. Parimenti, le misure cautelari riferite all’indagine napoletana erano diverse da quelle poste a fondamento della revoca e non potevano essere utilizzate per integrare postumamente la motivazione o l’istruttoria del provvedimento impugnato; tali fatti avrebbero potuto rilevare soltanto in un distinto procedimento. Il TAR ha inoltre escluso che la conoscenza dell’indagine penale, desumibile da una comunicazione interna della società, integrasse uno degli eventi soggetti all’obbligo informativo di cui all’art. 7 del regolamento. La revoca è stata ritenuta sproporzionata anche perché l’elemento soggettivo della violazione non era stato adeguatamente accertato e, in presenza di dubbio nell’ambito di una sanzione amministrativa, questo doveva risolversi a favore dell’impresa. La sentenza ha quindi accolto il ricorso nei sensi della motivazione, con compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7 Regolamento AGCM sul rating di legalità, delibera 28 luglio 2020
L’impresa richiedente o alla quale è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all’Autorità gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori [...] entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata dell'impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti.
L’obbligo informativo presuppone la conoscenza immediata dell’evento da parte dell’impresa oppure la notifica del relativo provvedimento; la sua violazione può fondare la revoca sanzionatoria solo se risultano provati anche l’elemento soggettivo e la concreta inottemperanza.
art. 6 Regolamento AGCM sul rating di legalità, delibera 28 luglio 2020
Il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta.
La durata biennale del rating non comporta, in assenza di prova della conoscenza immediata, una presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’impresa degli eventi riguardanti soggetti già cessati dall’organizzazione aziendale.
art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689
Poiché la revoca del rating per omessa comunicazione ha natura sanzionatoria, trovano applicazione i principi generali in materia di sanzioni amministrative, incluso il requisito dell’elemento soggettivo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’evento rilevante, sulla conoscenza dell’impresa e sull’omessa comunicazione.
art. 7 l. 241/1990
L’avvio del procedimento sanzionatorio deve consentire un effettivo contraddittorio, anche mediante accesso agli atti e disponibilità di un termine congruo per le osservazioni.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può integrare il contenuto del provvedimento impugnato introducendo, ai fini della decisione, fatti e vicende cautelari estranei all’atto e all’istruttoria amministrativa.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca del rating di legalità disposta per omessa comunicazione di eventi rilevanti e il divieto temporaneo di presentare una nuova domanda hanno natura di sanzioni amministrative in senso stretto; sono quindi soggetti ai principi della l. n. 689/1981, compresa la necessità di accertare l’elemento soggettivo dell’impresa.
- L’obbligo di comunicare entro dieci giorni gli eventi rilevanti per il rating decorre, secondo il regolamento applicabile, dal verificarsi dell’evento solo se esso è di conoscenza immediata dell’impresa, oppure dalla notifica del relativo provvedimento; la conoscenza immediata non può essere presunta senza adeguati elementi istruttori.
- La cessazione dalla carica e la risoluzione del rapporto di lavoro del soggetto apicale prima dell’adozione della misura cautelare impediscono di presumere, in assenza di ulteriori prove, che l’impresa abbia avuto conoscenza immediata della misura successivamente applicata.
- La mera conoscenza di un’indagine penale o di un possibile coinvolgimento del soggetto non equivale alla conoscenza della specifica misura cautelare successivamente adottata e non fa decorrere automaticamente il termine per la comunicazione previsto dal regolamento.
- In un giudizio di annullamento il giudice non può integrare postumamente la motivazione o l’istruttoria del provvedimento sanzionatorio mediante fatti riferiti a procedimenti penali diversi e non menzionati nell’atto impugnato; tali fatti possono eventualmente rilevare in un autonomo procedimento amministrativo.
- Quando l’accertamento della conoscenza immediata dell’evento e dell’elemento soggettivo dell’omessa comunicazione resta fondato su una mera presunzione non corroborata da prove, il dubbio deve risolversi a favore dell’impresa destinataria della sanzione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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