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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 5632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento per rendite catastali attribuite a immobili adibiti ad edilizia scolastica, inseriti nella zona censuaria III del Comune di Castrolibero. La società contestava l'abnorme valutazione della rendita per illegittimità degli estimi catastali stabiliti dal d.lgs. n. 568/1993 e chiedeva l'applicazione della tariffa propria della zona censuaria II; deduceva inoltre la nullità della variazione della rendita per tardiva notificazione ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 701/1994.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la ricorrente non ha allegato vizi specifici di illegittimità degli atti amministrativi presupposti ma si è limitata a censurare genericamente la maggiore valutazione della zona III, questione rimessa a scelte discrezionali dell'Amministrazione non sindacabili nel merito. La Corte ha ricordato che il giudice tributario può disapplicare atti normativi rilevanti ai fini del giudizio ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, ma ciò presuppone che siano dedotti vizi concreti. Il motivo relativo alla tardività della notifica è stato respinto perché il D.M. n. 701/1994 non è applicabile a un classamento effettuato nel 1995, ossia anteriore all'entrata in vigore del decreto; inoltre la notifica incide sull'efficacia della rendita e non sulla validità dell'atto. Condanna del ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio; conseguentemente il giudice tributario può disapplicare atti regolamentari rilevanti per la decisione ma non può annullarli.

  • D.M. 12 dicembre 1994, n. 701

    La norma che impone la notificazione della rendita entro un anno dalla sua attribuzione non è applicabile a classamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto; inoltre la Corte ha richiamato che la notifica incide sull'efficacia della rendita e non sulla validità dell'atto.

  • D.Lgs. n. 568 del 1993

    Richiamato come fonte degli estimi catastali contestati dalla ricorrente; la Corte osserva che le scelte relative agli estimi e alla collocazione in zone censuarie implicano discrezionalità tecnica dell'Amministrazione che non è sindacabile nel merito se non sono dedotti vizi specifici.

  • Legge n. 1034 del 1971

    art. 2 e ss. (richiamo generale)

    Utilizzata per distinguere gli atti generali e regolamentari, tutelabili innanzi al giudice amministrativo, dalle singole operazioni catastali e dagli avvisi di accertamento che rientrano nella giurisdizione tributaria.

  • Costituzione

    Richiamati dalla ricorrente per presunte violazioni del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto sussistente omissione di pronuncia o difetto di giurisdizione che giustificasse accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può disapplicare atti normativi o regolamentari rilevanti per la decisione (art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992), ma non può annullarli: per ottenere la disapplicazione il contribuente deve dedurre vizi specifici e concreti di illegittimità.
  • Va operata la distinzione tra impugnativa di atti generali (normativi) e impugnativa di atti concreti o avvisi di accertamento: le prime rientrano principalmente nella giurisdizione amministrativa, le seconde nella competenza delle commissioni tributarie.
  • Le scelte tecniche o discrezionali dell'Amministrazione in materia di estimi catastali e classificazione in zone censuarie sono difficilmente sindacabili dal giudice tributario sul merito, salvo che siano indicate fattispecie di eccesso di potere, disparità di trattamento o altri vizi specifici.
  • La tardività della notificazione, ai sensi del D.M. 701/1994, è rilevante solo se il classamento è avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto; inoltre la notifica riguarda l'efficacia dell'attribuzione della rendita e non la sua validità formale.
  • In giudizio tributario il ricorso generico a concetti come 'eccessività' della rendita non sostituisce l'onere di allegare e dimostrare vizi giuridici specifici dell'atto amministrativo presupposto.

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