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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/637

Regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina

Normativa europea32025R0637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime UE di importazione di determinati prodotti di origine animale e di alcuni prodotti composti, per allinearlo ai requisiti igienico-sanitari e ai meccanismi di elencazione previsti dalla normativa sui controlli ufficiali. In particolare, amplia e precisa gli elenchi di codici NC/SA rilevanti, includendo prodotti lattiero-caseari, additivi alimentari di origine animale, budelli di collagene e taluni prodotti a base di carne. Viene inoltre chiarito quando non è richiesto l’attestato privato per prodotti composti contenenti esclusivamente capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 aggiornando le condizioni di ingresso nell’Unione per determinati prodotti lattiero-caseari, additivi alimentari di origine animale, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di specifiche partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti destinati al consumo umano, nell’ambito delle prescrizioni di importazione e dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2022/2292. Riguarda operatori del settore alimentare, autorità competenti dei paesi terzi e stabilimenti esteri da cui i prodotti sono spediti, ottenuti o preparati. Le modifiche incidono sulle condizioni di ammissibilità di taluni prodotti identificati tramite codici NC/SA e su taluni casi di esenzione dall’attestato privato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/2292 sulle condizioni di ingresso nell’Unione di taluni prodotti di origine animale

Il regolamento delegato (UE) 2025/637 interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/2292 per allineare le condizioni di importazione di taluni prodotti di origine animale e di prodotti composti alla disciplina dei controlli ufficiali e ai requisiti igienico-sanitari applicabili ai prodotti di origine animale. L’intervento risponde all’esigenza di coerenza con il regolamento (CE) n. 853/2004 e con il regolamento (UE) 2017/625, in particolare per quanto riguarda l’identificazione dei prodotti tramite codici NC/SA e l’inclusione negli elenchi di stabilimenti autorizzati.

Contesto normativo e finalità

La Commissione esercita il potere conferitole dall’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che consente di fissare condizioni per l’ingresso nell’Unione di animali e merci. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 integra tale quadro fissando prescrizioni specifiche per l’ingresso di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano. Le modifiche introdotte dal regolamento in esame mirano a evitare incoerenze tra le norme sulle importazioni e i requisiti settoriali previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004, soprattutto per prodotti lattiero-caseari, collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina.

Ambito delle modifiche sui codici NC/SA

Il regolamento aggiorna più disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/2292 mediante l’inserimento o la precisazione di codici della nomenclatura combinata e voci del sistema armonizzato. In particolare:

  • all’articolo 3, lettera b), punto ii), amplia l’elenco dei prodotti di origine animale che possono entrare nell’Unione solo da un paese terzo o da una regione di un paese terzo inclusi negli appositi elenchi;
  • all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii), amplia l’elenco dei prodotti che richiedono che lo stabilimento di spedizione, ottenimento o preparazione figuri negli elenchi degli stabilimenti autorizzati;
  • all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto ii), amplia i codici dei prodotti che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale.

Le categorie interessate comprendono, tra le altre, determinati prodotti lattiero-caseari, additivi alimentari di origine animale, budelli di collagene, prodotti a base di carne e alcuni prodotti composti e capsule di gelatina, con richiamo a specifici codici SA/NC indicati nel testo modificato.

Requisiti sugli stabilimenti e sulle materie prime

Un profilo centrale della riforma riguarda l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. La nuova formulazione estende l’ambito degli stabilimenti rilevanti anche a quelli che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, oltre ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, ai laboratori di sezionamento e agli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca già menzionati. Le partite dei prodotti interessati possono entrare nell’Unione solo se fabbricate a partire da materie prime ottenute in stabilimenti inclusi negli elenchi redatti e aggiornati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625, oppure ottenute negli Stati membri.

Certificazione ufficiale e attestato privato

Il regolamento interviene anche sul regime documentale di accompagnamento delle partite. Da un lato, estende l’obbligo del certificato ufficiale a ulteriori prodotti lattiero-caseari e budelli di collagene ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1. Dall’altro, modifica l’articolo 22 per chiarire il regime dell’attestato privato relativo ai prodotti composti.

In base alla nuova disciplina:

  • per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti al momento dell’immissione in commercio, salvo i casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento delegato;
  • non è richiesto alcun attestato privato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti che contengono, come unico prodotto trasformato di origine animale, capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei codici NC/SA per l’ingresso di taluni prodotti di origine animale

All’articolo 3, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 sono aggiunte o confermate le voci SA 0901, 1301, 1702, 1806, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3203, 3204, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3823, 3824, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 e 9602, nonché i codici NC 2202 99 e 3917 10 10.

Elenco degli stabilimenti per prodotti lattiero-caseari e budelli di collagene

All’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 sono inclusi i codici SA 1702, 1806, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 e 4103, oltre ai codici NC 2202 99 e 3917 10 10, così che le partite interessate possano entrare nell’Unione solo se spedite da e ottenute o preparate in stabilimenti figuranti negli elenchi approvati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

Requisito sulle materie prime per carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

L’articolo 15 è modificato per stabilire che le partite dei prodotti elencati possono entrare nell’Unione solo se fabbricate a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento, stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, nonché stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca, tutti inseriti negli elenchi redatti e aggiornati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625, oppure ottenute negli Stati membri.

Certificato ufficiale per alcuni prodotti lattiero-caseari e budelli di collagene

All’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono inclusi ulteriori codici SA relativi a determinati prodotti lattiero-caseari e budelli di collagene; tali partite possono quindi entrare nell’Unione solo se accompagnate, ove richiesto, da un certificato ufficiale.

Attestato privato per prodotti composti contenenti capsule di gelatina

L’articolo 22, paragrafo 2, è sostituito per precisare che, per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato accompagna i prodotti al momento dell’immissione in commercio, salvo i prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, per i quali non è richiesto; inoltre, non è richiesto alcun attestato privato per i prodotti composti che contengono, come unico prodotto trasformato di origine animale, capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioni di prodotti alimentariigiene degli alimenti di origine animalecommercio internazionale

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