Sentenza n. 1153/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Chiari n. 1251 di data 5 giugno 2026, con la quale è stato approvato il disciplinare della procedura aperta di rilevanza comunitaria ex art. 14, 71 e 193 del Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento, mediante finanza di progetto, della progettazione esecutiva, della realizzazione dei lavori e della gestione di un centro polifunzionale di trattamento termico per salme e resti umani nel Comune di Chiari, per la durata di 31 anni; - del disciplinare di gara, relativamente al requisito di idoneità professionale previsto dal par. 6.1-b (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per la Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), e al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal par. 6.3-h (Avere eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del disciplinare di gara sulla Piattaforma Sintel, un contratto con un unico impianto crematorio, per un numero di cremazioni salme pari ad almeno 14.000; in alternativa avere eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del disciplinare di gara sulla Piattaforma Sintel, due contratti con due distinti impianti crematori, per un numero complessivo di cremazioni salme pari ad almeno 21.000); - degli atti connessi e consequenziali, compresi il capitolato gestionale, lo schema di contratto e la matrice dei rischi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplinare e atti della procedura aperta per l'affidamento in finanza di progetto della progettazione, realizzazione e gestione di un centro polifunzionale di trattamento termico per salme e resti umani, limitatamente ai requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di capacità tecnica e professionale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Chiari aveva approvato il disciplinare della procedura aperta di rilevanza comunitaria, svolta dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” per l'affidamento, mediante partenariato pubblico-privato e finanza di progetto, della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione, per trentuno anni, di un centro polifunzionale di trattamento termico per salme e resti umani. Sono stati contestati, in particolare, il requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 e il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di uno o due contratti concernenti impianti crematori, con un numero minimo di cremazioni. Dal testo non risultano ulteriormente specificati i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha depositato la determinazione dirigenziale n. 1525/2026 del 6 luglio 2026, con la quale ha annullato in autotutela gli atti impugnati. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse, poiché l'annullamento richiesto era stato conseguito mediante il provvedimento di autotutela, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di rilevanza comunitaria oggetto di impugnazione; non è stato oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta; non è stato oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 193 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell'affidamento mediante finanza di progetto; non è stato oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 212 d.lgs. 152/2006
Richiamato dal disciplinare quale riferimento per il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; non è stato oggetto di esame nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice lo ha applicato poiché l'amministrazione aveva annullato in autotutela gli atti impugnati e la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati, realizzando integralmente la pretesa demolitoria del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., se il ricorrente non dichiara di voler proseguire la controversia.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, successiva all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, conferma la sopravvenuta carenza di interesse e giustifica la definizione in rito della controversia.
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