Cassazione Penale, Ordinanza n. 13015/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo un vizio di motivazione in relazione alla pena, lamentando una difformità tra la pena base indicata in motivazione e quella finale risultante dal dispositivo. La Corte rileva però che dal dispositivo della sentenza impugnata emerge chiaramente che la pena effettivamente irrogata era solo pecuniaria, pari a euro 2.000 di ammenda; il richiamo, in motivazione, a una pena detentiva viene qualificato come mero refuso, non incidente sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché l'asserita incongruenza tra motivazione e dispositivo non incideva sulla pena effettivamente applicata, che era esclusivamente pecuniaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando non sia esclusa una sua colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La mera divergenza apparente tra motivazione e dispositivo sulla specie o sulla quantificazione della pena non determina di per sé un vizio rilevante quando dal dispositivo risulti in modo univoco la sanzione effettivamente irrogata.
- Il riferimento, nella motivazione, a una pena diversa da quella indicata nel dispositivo può essere qualificato come mero errore materiale o refuso, privo di incidenza sulla validità della decisione se non altera la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è manifestamente infondato e si risolve in una censura priva di effettiva incidenza sul decisum.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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