Cassazione Penale, Sentenza n. 694/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tiburzi impugna per cassazione la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) con riferimento alla vendita di immobili prima del fallimento e al mancato pagamento di complessivi €438.000,00; deduce in particolare omissione e travisamento della prova per non aver valutato documenti e testimonianze prodotti dalla difesa (atto pubblico del 06.05.2010, distinte e assegni circolari, bonifici, testimonianze Biancucci, richiesta acquisizione distinte Banca delle Marche), nonché vizi di motivazione, mancata acquisizione di prove decisive, errori nella determinazione della pena e nella statuizione civile (provvisionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per una nuova valutazione delle prove e, se del caso, integrazione dell'istruttoria (anche acquisizione di documenti bancari e escussione di testimoni indicati dalla difesa). La Corte ha censurato il fatto che il giudice di merito si era affidato prevalentemente a relazioni del curatore e del C.T. del P.M. senza valutare adeguatamente i documenti e le dichiarazioni difensive che potevano incidere sulla ricostruzione dei pagamenti.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 1
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la sentenza di merito aveva condannato l'imputato in base a tale fattispecie.
legge fallimentare - art. 223
Rinvio alle disposizioni sulla bancarotta e relative conseguenze; citata nel capo di imputazione originario.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) e e) (e lett. d))
Grounds di cassazione invocati dal ricorrente: vizio di motivazione/travisamento probatorio e omissione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto fondati rilievi relativi alla mancata valutazione di prove decisive e alla omissione di acquisizione documentale.
codice di procedura penale - art. 192, commi 1 e 2
Principi sulla valutazione della prova e relativo onere motivazionale; la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato la non valutazione di prove della difesa.
codice di procedura penale - art. 546
Riguarda la motivazione della sentenza; la Corte ha censurato carenze e contraddittorietà motivazionali in relazione alle prove omesse.
codice di procedura penale - art. 495 (comma 2)
Norme procedurali richiamate in relazione all'assunzione della prova e alla sua valutazione; citata a fondamento dei rilievi sulla mancata escussione di testimoni e acquisizione documenti.
codice di procedura penale - art. 507
Acquisizione di documenti e atti presso terzi (es. banca); la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione delle distinte bancarie potesse essere decisiva.
codice di procedura penale - art. 603
Regole per la richiesta di integrazione istruttoria in appello; la Corte dovrà valutare in sede di rinvio la necessità di integrare l'istruttoria.
legge fallimentare - art. 33
Relazione del curatore fallimentare utilizzata in merito alla situazione patrimoniale della società; la Cassazione ha rimarcato l'eccessivo affidamento su tale relazione senza valutare le prove difensive.
codice di procedura penale - artt. 521 e 522
Riguardano la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; la Corte ha precisato che la diversa qualificazione (amministratore di fatto vs concorrente esterno) non determina necessariamente nullità se non altera sostanzialmente gli elementi essenziali dell'addebito.
codice penale - artt. 132 e 133
Criteri per la determinazione della pena; il ricorrente censurava la motivazione della Corte d'appello sulla gravità e sulla determinazione della pena, censura che la Cassazione ha ritenuto di dover far valutare nuovamente.
codice penale - art. 62-bis
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che l'esclusione delle attenuanti deve essere adeguatamente motivata e va valutata in sede di rinvio.
codice di procedura penale - artt. 539, 540 e 549
Norme sulle statuizioni civili e sulle provvisionali in sede penale; censurata la conferma della provvisionale senza motivazione autonoma da parte della Corte d'appello.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve valutare e motivare espressamente la considerazione o l'esclusione delle prove documentali e testimoniali prodotte dalla difesa, soprattutto se esse possono incidere sulla ricostruzione del fatto.
- La mancata acquisizione di documenti chiave (es. distinte bancarie) richiesti in via istruttoria può costituire vizio rilevante e portare all'annullamento con rinvio.
- L'affidamento eccessivo su relazioni tecniche o del curatore, senza confronto con la prova contraria prodotta dalla difesa, è motivo di censura in cassazione.
- La diversa qualificazione del ruolo dell'imputato (es. amministratore di fatto vs concorrente esterno) non comporta automaticamente nullità della sentenza, salvo che la nuova qualificazione determini una sostanziale eterogeneità del fatto rispetto all'imputazione iniziale.
- L'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena richiedono motivazione specifica e non affermazioni generiche sulla 'gravità del fatto' o sulla 'personalità' dell'imputato.
- La conferma di misure civili (provvisionale) in sede penale richiede autonoma motivazione da parte del giudice d'appello, non un mero rinvio alla pronuncia di primo grado.
- In caso di dubbio sulla completezza del materiale probatorio, il giudice del rinvio deve valutare se sia necessaria integrazione istruttoria (escussione di testimoni, acquisizione atti esterni) prima di decidere nuovamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 534/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 539/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 540/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →