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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14404/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni soggetti che rivendicavano la proprietà e il possesso di un fondo rustico adiacente a un fabbricato, sostenendo che il convenuto lo detenesse senza titolo e avesse aperto un varco nella recinzione. Il convenuto resistette negando la proprietà degli attori e formulando domanda riconvenzionale per miglioramenti e indennità, oltre al diritto di ritenzione. In primo grado il Tribunale riconobbe la comproprietà degli attori sul fondo, ordinò il rilascio e la chiusura del varco, ma accolse anche parzialmente la riconvenzionale liquidando una somma a favore del convenuto. In appello il convenuto censurò la sentenza sostenendo, in sintesi, che i veri proprietari non fossero gli appellati ma il demanio, che il gravame fosse ammissibile e che il giudice avrebbe dovuto quantificare diversamente le indennità; gli appellati eccepirono l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. La Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c. Il ricorrente per cassazione articolò sei motivi: violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; omesso esame di documenti e omessa pronuncia su richieste istruttorie; violazione delle norme sull’onere probatorio della proprietà immobiliare; erronea interpretazione dell’art. 342 c.p.c.; omessa pronuncia sul diritto di passaggio attraverso il varco per accedere a un pozzo; erronea applicazione dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbite le eccezioni preliminari di tardività della notifica e di violazione dell’autosufficienza, decidendo sulla ragione ritenuta più liquida. Ha affermato che i motivi erano formulati in modo generico, cumulativo e non specificamente riferibile alle rationes della sentenza impugnata; inoltre, le censure di vizio motivazionale erano inammissibili perché, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero difetto di sufficienza o di adeguatezza della motivazione. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello resa dalla Corte territoriale e condannato il ricorrente alle spese, disponendo anche il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma sono indispensabili specificità e chiarezza delle censure.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una censura fondata sulla sua violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo considera idoneo a sovvertire la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o di adeguatezza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti autosufficiente e non un mero assemblaggio trascritto degli atti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per denunciare l'omesso esame di un fatto storico occorre indicare con precisione il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Prescrive il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini delle censure formulate in cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di 60 giorni

    Richiamato nell'eccezione preliminare di tardività della notifica del ricorso.

  • art. 326, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nell'eccezione preliminare di tardività della notifica del ricorso.

  • art. 2699 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'idea che la proprietà immobiliare debba essere provata con atto pubblico o scrittura autenticata trascritta; la Corte non accoglie la doglianza perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 1150 c.c.

    Richiamato per la domanda riconvenzionale relativa ai miglioramenti eseguiti sul fondo.

  • art. 1152 c.c.

    Richiamato per la domanda riconvenzionale relativa ai miglioramenti eseguiti sul fondo.

  • art. 936 c.c.

    Richiamato per la domanda riconvenzionale avente ad oggetto le indennità per opere eseguite sul fondo altrui.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel quadro del principio della 'ragione più liquida', che consente di decidere la causa sulla questione più agevole senza esaminare previamente le altre.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Utilizzati come base del principio di economia processuale e celerità che giustifica la decisione secondo la 'ragione più liquida'.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione deve offrire una critica specifica e intelligibile della decisione di primo grado, individuando i capi contestati e le ragioni di dissenso; non è sufficiente una riproposizione diffusa e non selettiva delle difese già svolte.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata: censure cumulative, generiche o formulate come richiesta di riesame globale del merito sono inammissibili.
  • Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre l'erronea valutazione della fattispecie concreta attiene al merito e, nel giudizio di legittimità, è scrutinabile solo nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
  • Quando una questione di rito o di merito risulta di più agevole soluzione, la Corte può decidere secondo la 'ragione più liquida' senza affrontare preliminarmente tutte le altre questioni, in nome dell'economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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