Cassazione Penale, Sentenza n. 3131/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per tentativo di riciclaggio: gli si contestava di avere messo a disposizione il proprio conto corrente affinché ignoti ricevessero da "Moumin Generai Trading LLC" il pagamento di fatture emesse da "Faza s.r.l.", il tutto in esito a una fraudolenta manipolazione delle comunicazioni telematiche tra le due aziende. In appello la condanna veniva confermata. In cassazione il difensore eccepiva che (a) il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) richiede l'esistenza di un "provento di un delitto" e quindi non può fondarsi su un reato presupposto solo tentato; (b) la messa a disposizione del conto costituiva piuttosto concorso nella frode informatica (art. 640-ter e art. 615-ter c.p.) e non un atto post-fatto idoneo a configurare riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il reato di riciclaggio richiede l'esistenza di un provento di reato e che un delitto presupposto rimasto allo stadio del tentativo non genera provento "riciclabile". Nel caso concreto la presunta frode informatica non aveva prodotto alcun profitto per essere oggetto di riciclaggio e, inoltre, la condotta del ricorrente (fornire il conto su cui versare eventuali somme) era funzionale e parte integrante della commissione della frode informatica stessa, non un'operazione postuma di occultamento di proventi. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La decisione contiene altresì la previsione (come riportato nel provvedimento) della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La norma richiede l'esistenza di un "provento di un delitto"; la Corte ha interpretato che, se il delitto presupposto è solo tentato e non ha prodotto provento, non può sussistere il reato di riciclaggio.
art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico)
Citato come possibile reato presupposto della frode informatica; la decisione sottolinea che, quando la condotta di terzi non ha prodotto proventi, l'eventuale partecipazione a tali condotte non si traduce automaticamente in riciclaggio.
art. 640-ter cod. pen. (frode informatica)
La frode informatica è stata considerata il reato presupposto: la Corte ha rilevato che, se tale reato è rimasto nel tentativo e non ha dato luogo a profitto, non può essere alla base di un'accusa di riciclaggio; inoltre la messa a disposizione del conto è stata qualificata come contributo alla commissione della frode stessa.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel ricorso (relativa all'indicazione delle doglianze); dalla sentenza non emerge una modifica interpretativa della norma, è richiamata come punto di parametro procedurale nella censura di errata qualificazione giuridica.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per l'eventuale condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; nella sentenza è applicato per quantificare una somma equitativamente stabilita in euro 3.000.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; citata come riferimento procedurale per la celebrazione del giudizio.
Massime di principio
- Il reato di riciclaggio richiede l'esistenza di un provento derivante da un reato consumato: un reato presupposto solo tentato, che non ha prodotto profitto, non può costituire base per l'imputazione di riciclaggio.
- Se l'azione dell'imputato è essenziale per la commissione del reato presupposto (es. fornire il conto su cui far confluire somme ottenute tramite frode), tale condotta può essere più appropriatamente qualificata come partecipazione al reato presupposto piuttosto che come operazione di occultamento post factum.
- Per sostenere un'accusa di riciclaggio è necessario provare sia l'esistenza del provento sia che le operazioni contestate avevano lo scopo di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa; l'assenza di uno di questi elementi determina l'insussistenza del reato.
- In fase di indagine e imputazione i pubblici ministeri devono verificare l'effettiva esistenza di utilità o proventi trasferiti prima di qualificare condotte come riciclaggio; in mancanza, possono ricorrere ad altre qualificazioni (concorso in frode, favoreggiamento, ecc.).
- La difesa può efficacemente contestare la sussistenza del reato di riciclaggio dimostrando l'assenza di proventi o che l'attività dell'imputato è antecedente o funzionale alla commissione del reato presupposto e non costituisce atto di occultamento posteriore.
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