Cassazione Civile, Ordinanza n. 17758/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio contestava alla società l'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente richiamando precedenti decisioni rese tra le stesse parti per annualità diverse e ritenendo già assolto dall'Ufficio l'onere probatorio, mentre la società non avrebbe superato la presunzione di inesistenza delle operazioni. In cassazione la società deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la CTR si era limitata a rinviare ad altre sentenze senza esaminare i motivi specifici dell'appello; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione o conoscibilità di documenti richiamati dall'atto; 3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla necessità del processo verbale di constatazione, per avere l'avviso di accertamento preceduto da un contraddittorio invalido o assente; 4) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sull'utilizzo della prova, per avere la CTR ritenuto indeducibili costi relativi a operazioni che la società sosteneva essere reali, inerenti e congrue; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla base di meri indizi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è valida anche se basata su sentenze non passate in giudicato, purché la sentenza sia autosufficiente e consenta di individuare le ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto né allegato la motivazione dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare se i documenti richiamati fossero necessari alla motivazione o solo alla prova. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che l'accertamento era stato effettuato a tavolino e quindi non era applicabile l'art. 12, comma 7, della l. 212/2000; inoltre, per l'IVA mancava una concreta prova di resistenza e l'assenza del PVC non incideva sulla validità dell'atto. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché la doglianza sul travisamento della prova e sulla valutazione degli indizi mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, la cui violazione è stata esclusa perché la motivazione per relationem era ritenuta sufficiente e autosufficiente
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la CTR non ha violato l'obbligo di motivazione, potendo richiamare altre decisioni purché il rinvio consenta di comprendere le ragioni della decisione
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto anche mediante richiamo al contenuto essenziale di atti esterni, se questi sono identificabili e conosciuti o conoscibili dal contribuente
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
l'atto impositivo può rinviare ad altri documenti purché ne riproduca il contenuto essenziale e il contribuente possa individuarli; l'allegazione è necessaria solo se il contenuto essenziale non è riportato
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
la violazione del termine dilatorio di 60 giorni rileva solo quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non opera nelle verifiche a tavolino
art. 6 bis l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come introduzione, solo dal 29/05/2024, di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo
art. 21 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
la sentenza penale di assoluzione prodotta non è stata ritenuta rilevante nel giudizio di legittimità e, comunque, riguardava il profilo soggettivo del reato
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato in tema di detrazione/deducibilità IVA, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per aspecificità e perché mirava a una nuova valutazione dei fatti
art. 2697 c.c.
richiamato per l'onere della prova; la Corte ha ribadito che la doglianza non può tradursi in una richiesta di riesame del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
le censure sono state ricondotte ai limiti del sindacato di legittimità: motivazione apparente, violazioni di legge, travisamento della prova e omesso esame non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del merito
art. 380 bis.1 c.p.c.
menzionato per la memoria depositata e per il rito camerale
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato come rimedio per l'errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
nel caso concreto non applicabile perché l'accertamento era a tavolino e non preceduto da accesso o verifica nei locali del contribuente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem anche rispetto a sentenze non definitive, purché la decisione richiami specificamente gli atti o i precedenti utilizzati e ne renda comprensibile la ratio attraverso una motivazione autonoma e verificabile.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto riproduce il contenuto essenziale dei documenti richiamati; l'allegazione integrale non è necessaria se il contribuente può individuare gli elementi fattuali posti a base della pretesa.
- Il difetto di allegazione di atti richiamati nell'avviso non determina automaticamente nullità: occorre verificare se quei documenti fossero realmente indispensabili alla motivazione o se rilevino solo come prova dei fatti contestati.
- Il contraddittorio endoprocedimentale, prima dell'introduzione dell'obbligo generale, era obbligatorio solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; nelle verifiche a tavolino la sua omissione non comporta di per sé invalidità dell'atto per i tributi non armonizzati.
- Per l'IVA, in caso di verifica a tavolino, il contribuente che invoca la violazione del contraddittorio deve allegare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare la c.d. prova di resistenza.
- La mancata previa notificazione del processo verbale di constatazione non incide, di per sé, sulla validità dell'avviso di accertamento.
- Le censure che contestano la lettura delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione se, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
- Il travisamento della prova è censurabile solo nei limiti e con i rimedi propri dell'errore di fatto, non come generico mezzo per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
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