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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32483/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni formalmente intestati a terzi (moglie e figlio). Le censure principali sono: violazione dell'art. 4 legge n. 1423/56 e apparente carenza di motivazione; inesistenza di pericolosità attuale, atteso che non vi sono condotte di partecipazione attiva all'associazione mafiosa; sproporzione contestata tra redditi dichiarati e cespiti attribuiti, con richiamo al giudicato penale che avrebbe già disposto la restituzione di alcuni beni; illegittima qualificazione dei proventi come illeciti esclusivamente per la loro non dichiarazione fiscale (somme derivanti da attività edili, canoni di locazione non dichiarati, stipendio del fratello), ivi compresa la somma di euro 115.000 incassata con cambiali come saldo di costruzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il motivo relativo alla pericolosità sociale manifestamente generico e infondato: il proposto era già gravemente indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa, con plurime condanne e provvedimenti cautelari, affiliazione formale del 31/10/2017, e accertata partecipazione ad attività associative (estorsioni, incontri mafiosi). Sul punto della sproporzione reddituale la Corte ha confermato la maggiore ampiezza degli accertamenti esperiti nel procedimento di prevenzione (anche tramite analitica perizia) rispetto al processo penale, ritenendo inattendibile la documentazione fornita sui canoni non dichiarati e non giustificate fiscalmente le somme come i 115.000 euro e i compensi per 30.900 euro; ha richiamato il principio per cui redditi non dichiarati non possono giustificare la capacità patrimoniale in materia di confisca di prevenzione. Per questi motivi i ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (l'importo indicato nel testo acquisito risulta alterato).

Norme richiamate

  • legge 4 gennaio 1957, n. 1423 (art. 4)

    Richiamata dai ricorrenti come norma violata; la Corte di Cassazione non ha ritenuto la censura fondata perché i motivi di impugnazione risultavano generici e non specifici rispetto alle valutazioni svolte nel procedimento di prevenzione

  • Decreto Legislativo n. 159/2011

    art. 1, lett. b) e c); art. 24 (ex art. 2-ter legge 31/5/1965, n. 575)

    Applicato per valutare la pericolosità sociale (art.1 lett. b) e c)) e per la disciplina della confisca e della prova della sproporzione patrimoniale (art.24): la Corte ha ritenuto legittimo escludere giustificazioni basate su redditi non dichiarati

  • Codice penale

    art. 416-bis (associazioni mafiose)

    Richiamato per indicare i gravi indizi e i precedenti a carico del proposto, funzionali alla valutazione della sua pericolosità

  • d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione a provvedimenti cautelari e rinvii a giudizio per reati connessi al traffico di stupefacenti, elementi utili per valutare la pericolosità sociale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 1 e 6)

    Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci); Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019 (Macrì); Sez. 6, n. 20925 del 03/04/2023 (Di Carlo)

    Richiamati per il principio secondo cui redditi non dichiarati non possono giustificare la sproporzione patrimoniale in materia di prevenzione/confisca e per la conferma delle presunzioni di interposizione a carico di familiari o terzi fittizi

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione e confisca, i redditi non dichiarati fiscalmente non possono essere validamente invocati per giustificare la capacità patrimoniale: la loro ammissione vanificherebbe le presunzioni sulla interposizione e sul reimpiego di proventi illeciti.
  • La valutazione di pericolosità sociale può fondarsi su un insieme di elementi (condanne, provvedimenti cautelari, affiliazione formale, partecipazione ad incontri e attività associative) anche in assenza di condotte recenti di partecipazione attiva; le censure generiche sulla mancata attualità della pericolosità sono destinate a fallire se non specificamente motivate.
  • Il procedimento di prevenzione può svolgere accertamenti più ampi (es. analitiche perizie patrimoniali) rispetto al processo penale: ciò può determinare una diversa piattaforma fattuale e rendere non ostativa la pretesa di giudicato penale laddove non coincida l'oggetto e la prova.
  • La documentazione che attesti canoni non dichiarati o pagamenti in nero può essere ritenuta inattendibile se non supportata da elementi idonei e coerenti: la mera dichiarazione di provenienza lecita non prevale sulla prova contraria del procedimento di prevenzione.
  • Per impugnare con successo misure di prevenzione in Cassazione è necessario offrire censure specifiche e circostanziate: motivi generici o semplici ripetizioni di argomenti già valutati in sede di merito sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità.

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