Sentenza n. 5621/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 12 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 12 ottobre 2025 diretta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e a ottenere un appuntamento per la presentazione della relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento richiesto per il 15 dicembre 2025, così attivando il procedimento per il rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione aveva operato per evadere la richiesta in tempi ragionevoli, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non concretamente disposta a seguito dell’attivazione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’attivazione del procedimento amministrativo nelle more del processo, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra, quando tale attività costituiva l’oggetto della pretesa fatta valere, attivazione del procedimento e pieno soddisfacimento della domanda proposta contro il silenzio.
- La compensazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può essere giustificata dal breve intervallo tra l’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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