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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22887/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che ha rigettato l'istanza di semilibertà e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 13-bis dell'ordinamento penitenziario e all'art. 3 CEDU, contestando la valutazione degli elementi emersi e acquisiti dal giudice della sorveglianza

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza ha compiuto la valutazione richiesta dall'art. 50 ord. pen. (esaminando i progressi nel trattamento e le condizioni per il reinserimento sociale) e ha motivato coerentemente il giudizio prognostico negativo richiamando la gravità del reato, il ruolo del condannato in un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani, l'atteggiamento tenuto in detenzione e i pareri negativi espressi dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia oltre alla Relazione di sintesi della Casa Circondariale di Nuoro del 3/6/2025 che segnalava fatti che richiedono approfondimento della personalità. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 50 ord. pen. (ordinamento penitenziario)

    il quarto comma: "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"

    La Corte interpreta la norma come richiedente una valutazione duplice: i risultati del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che garantiscano il graduale reinserimento sociale; il giudice deve motivare i progressi compiuti e il giudizio prognostico sul reinserimento

  • art. 13 e 13-bis ord. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme di riferimento per la semilibertà e le misure alternative; la Corte rileva che l'impugnazione non dimostra violazione di tali disposizioni ma sollecita una valutazione diversa degli elementi di fatto, il che non è consentito in sede di legittimità

  • art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani o degradanti)

    Invocato dal ricorrente ma la Corte non ravvisa profili di violazione contestati; la decisione continua a basarsi su valutazioni prognostiche e motivazione adeguata, non su trattamenti contrari alla CEDU

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente, in presenza di profili di colpa evidenti nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, di condannare l'imputato al versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per comminare euro 3.000 al ricorrente

Massime di principio

  • L'ammissione alla semilibertà richiede una doppia valutazione: i progressi nel trattamento individualizzato e la sussistenza di condizioni per un graduale reinserimento sociale; il giudice deve motivare entrambe le componenti
  • La gravità del reato e il ruolo dell'interessato in organizzazioni criminali (es. traffico di esseri umani) possono incidere fortemente sul giudizio prognostico e giustificare il diniego di misure esterne
  • Pareri negativi di autorità quali Direzione Nazionale Antimafia o Direzione Distrettuale Antimafia, nonché relazioni interne della casa circondariale che segnalano elementi critici, hanno peso probatorio rilevante nella valutazione del giudice di sorveglianza
  • La Corte di legittimità non è chiamata a riesaminare liberamente la valutazione degli elementi probatori già compiuta dal giudice di merito; il ricorso che chiede soltanto una diversa valutazione dei fatti è entro i limiti di inammissibilità
  • La motivazione deve essere congrua e collegare i fatti ai criteri di legge: se presente, la decisione non è sindacabile per mera divergenza di valutazione
  • Gli appellanti devono considerare il rischio di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto infondato e emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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