Sentenza n. 2266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2704/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo e sentenza del TAR Campania che ne aveva respinto l'impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania n. 2704/2023, deducendo, in primo luogo, l'omesso esame e la fondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, sostenendo che la partecipazione avrebbe consentito di dimostrare l'assenza dell'abuso. In secondo luogo, ha lamentato l'omessa considerazione di un'asserita istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, non ancora definita dal Comune. In terzo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 33 d.P.R. 380/2001, contestando l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, il fondamento della decisione sul verbale della polizia municipale e l'inerzia protratta dell'amministrazione, dalla quale avrebbe dovuto derivare un affidamento contrario alla demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi e confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza appellata aveva esaminato la censura e correttamente applicato il principio secondo cui l'ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di attività amministrativa doverosa e vincolata; pertanto non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, né vi sono spazi partecipativi idonei a incidere sull'esito vincolato. Il secondo motivo è stato respinto perché l'appellante non ha provato la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, non indicandone neppure data e protocollo. In ogni caso, anche ove presentata, l'istanza avrebbe determinato soltanto la temporanea sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, senza caducarlo; inoltre, sarebbe maturato il silenzio-diniego decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità, essendo sufficiente l'accertamento dell'abusività dell'opera. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento del proprietario e non rende necessaria una motivazione rafforzata. L'appellante è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori, se dovuti, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l'ordine di demolizione quando questo costituisce esercizio di un potere repressivo vincolato in materia edilizia.
art. 21-octies l. 241/1990
La natura vincolata dell'ordine di demolizione esclude, secondo la sentenza, la rilevanza della mancata partecipazione procedimentale, non potendo l'apporto del destinatario incidere sull'esito del procedimento.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità non caduca l'ordine di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia; il silenzio dell'amministrazione per sessanta giorni equivale a rigetto.
artt. 3, 10 e 33 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante l'individuazione dell'opera abusiva e dell'assenza del titolo edilizio, senza necessità di una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e attuale.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce esercizio di un potere repressivo doveroso e vincolato; per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del destinatario non può incidere sull'esito dell'accertamento dell'abuso.
- L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante l'individuazione delle opere abusive e l'accertamento della loro realizzazione senza titolo edilizio; non occorre una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non determina l'inefficacia definitiva o la caducazione dell'ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia; in caso di rigetto, anche tacito, l'ordine riacquista piena efficacia.
- Il mero decorso del tempo tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non genera un legittimo affidamento del proprietario e non impone all'amministrazione una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla demolizione.
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