Ordinanza n. 842/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina provinciale che ha rilasciato un nuovo permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ricompresi nell’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi
Esito
La controversia
Il giudizio aveva a oggetto l’impugnazione, anche con domanda cautelare, della determina della Provincia di Macerata relativa alla modifica dell’autorizzazione unica e al rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per un impianto di rifiuti speciali non pericolosi, nonché degli atti presupposti e dei pareri acquisiti nel procedimento. Nel corso del giudizio, i difensori hanno comunicato la morte di uno dei ricorrenti. La questione specificamente decisa con l’ordinanza riguarda quindi gli effetti processuali dell’evento interruttivo e la prosecuzione del giudizio rispetto agli altri ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo, limitatamente alla posizione del ricorrente deceduto, con effetto dalla data di comunicazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il processo prosegue invece nei confronti degli altri ricorrenti, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario. Tuttavia, per evitare che gli eventuali eredi del ricorrente deceduto siano pregiudicati da decisioni adottate in loro assenza prima della riassunzione, il Collegio ha differito la trattazione alla prima udienza di smaltimento dell’anno 2027. Qualora il TAR non fosse stato ammesso al programma di smaltimento dell’arretrato per il 2027, la Segreteria avrebbe dovuto trasmettere l’ordinanza al Presidente per la fissazione della causa sul ruolo ordinario. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stato deciso il merito delle censure sugli atti autorizzatori.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo per evento interruttivo
La morte di una parte determina l’interruzione del processo, con effetto dalla comunicazione dell’evento, limitatamente alla posizione della parte interessata.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
disciplina dell’interruzione del processo
La disciplina civilistica dell’interruzione trova applicazione nel processo amministrativo per effetto del rinvio operato dall’art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell’udienza, senza ulteriore specifica applicazione nella motivazione.
Massime di principio
- La morte di una parte nel processo amministrativo determina l’interruzione del giudizio limitatamente alla posizione della parte deceduta, con effetto dalla comunicazione dell’evento interruttivo al giudice, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- In assenza di litisconsorzio necessario, l’interruzione conseguente alla morte di uno dei ricorrenti non impedisce la prosecuzione del processo nei confronti degli altri ricorrenti.
- Quando la prosecuzione immediata del giudizio potrebbe pregiudicare gli eredi della parte deceduta, il giudice può differire la trattazione per consentire l’eventuale riassunzione del processo in condizioni di effettivo contraddittorio.
Come è indicizzato
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