Cassazione Civile, Ordinanza n. 29462/2024 del 14/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da un Comune nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello il Comune ha impugnato la decisione, ma la Corte tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello ritenendo assorbente il vizio di motivazione dell’atto impositivo: nell’avviso non erano spiegate le modalità di individuazione della rendita catastale, né la base di calcolo dell’IMU, né il valore e la classe catastale, e non era chiarito da dove fosse stata tratta la rendita posta a fondamento della pretesa. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 4, e della l. n. 311/2004, art. 1, commi 335 e ss., sostenendo di aver correttamente applicato i criteri per i fabbricati non iscritti in catasto e che la rendita così determinata dovesse valere anche per annualità pregresse; inoltre deduceva che gli avvisi emessi per anni precedenti non erano stati contestati sul punto della rendita e che non poteva considerarsi il nuovo classamento catastale intervenuto nel 2019; (2) violazione del d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 4, e del d.lgs. n. 546/1992, art. 19, assumendo che l’atto attributivo della rendita fosse atto presupposto degli avvisi e dovesse essere impugnato separatamente davanti all’Agenzia delle Entrate, con conseguente inammissibilità della contestazione della rendita in sede di impugnazione dell’avviso. La società ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso e l’esistenza di un giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le eccezioni della controricorrente sul punto del giudicato esterno, ma ha osservato che i due motivi del Comune non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva infatti fondato la decisione sulla nullità dell’avviso per difetto di motivazione, poiché mancava l’esposizione delle modalità di determinazione della rendita catastale e dei criteri di calcolo della base imponibile. I motivi di ricorso, invece, si limitavano a sostenere la correttezza in astratto del parametro normativo utilizzato per la quantificazione, senza censurare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte tributaria circa l’assenza, nell’atto, delle necessarie indicazioni motivazionali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4
richiamato dal ricorrente come base normativa per la determinazione della rendita e della base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi non colpiscono la ratio della decisione impugnata
l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335 e ss.
invocata dal ricorrente a sostegno del metodo di classificazione catastale; non decisiva ai fini dell'inammissibilità
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
richiamato in relazione all'impugnazione dell'atto presupposto; la Corte non accoglie la tesi dell'inammissibilità della contestazione della rendita in questa sede
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato nei due motivi, entrambi incentrati su violazione e falsa applicazione di legge
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere l'efficacia del giudicato esterno rispetto a soggetti diversi da quelli contro cui si è formato
art. 395 c.p.c., n. 5
richiamato nel principio per cui, se il giudicato esterno si forma nelle more dell'appello senza tempestiva deduzione, la sentenza difforme è impugnabile per revocazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a prospettare questioni astratte o diverse da quelle poste a fondamento della decisione.
- Quando la sentenza di merito fonda l'accoglimento di un motivo di ricorso sulla nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, il ricorrente deve censurare specificamente l'assenza o l'insufficienza delle indicazioni contenute nell'atto; non è sufficiente sostenere la correttezza del criterio normativo di calcolo in astratto.
- Il giudicato esterno non può essere opposto in cassazione in modo generico e non è opponibile se manca il requisito soggettivo dell'identità delle parti; inoltre l'interpretazione giuridica resa in altra decisione non si consolida autonomamente come giudicato al di fuori del capo decisorio cui si riferisce.
- L'eccezione di giudicato esterno può essere dedotta nel giudizio di legittimità solo se il giudicato è sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di appello e i relativi fatti nuovi sono stati tempestivamente dedotti; se il giudicato si forma nel corso dell'appello senza deduzione tempestiva, la questione non può essere recuperata in cassazione.
- Nel contenzioso tributario l'atto impositivo deve contenere gli elementi necessari a rendere intelligibile la base di calcolo del tributo, soprattutto quando la pretesa dipende da rendite catastali o da criteri di stima non immediatamente verificabili dal contribuente.
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