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Ordinanza

Ordinanza n. 7417/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento adottato in data 9 settembre 2024 dal Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese dell’ I.S.M.E.A., con il quale è stata disposta la reiezione della richiesta formulata dai ricorrenti al fine di essere ammessi a riscattare il fondo con fabbricati sito -OMISSIS-., previa rimozione di detto cespite dalla Banca delle Terre Agricole ed annullamento della procedura competitiva di aggiudicazione; - dall’art. 2, comma 4, n. 1 dei Criteri per la Vendita dei Terreni dell’I.S.M.E.A. - VII Edizione, per il caso che l’ente resistente dichiarasse di averne dato applicazione nel caso concreto; - di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, ed in particolare del provvedimento avente ad oggetto “Manifestazione per la vendita di terreni” di I.S.M.E.A., pubblicato in G.U.R.I. - contratti pubblici -OMISSIS- e di tutti gli eventuali ulteriori atti preordinati alla vendita all’ incanto del terreno sopra indicato, degli atti di aggiudicazione che venissero adottati e di qualsiasi altro atto preordinato alla alienazione a terzi del terreno medesimo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- il 16 marzo 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. -OMISSIS-., in data 15 gennaio 2026; - della Determina del Direttore Generale di I.S.M.E.A. n. 89 del 5 febbraio 2025, citata nel provvedimento impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso l’eventuale atto di compravendita sottoscritto per l’acquisto del cespite sito in Pratovecchio Stia (AR), località Monte Falterona, la Casina, Pantenna, Pescine e Capanne.

Giustizia amministrativa202410339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’ammissione al riscatto di un fondo agricolo, con contestuale richiesta di rimozione del cespite dalla Banca delle Terre Agricole e annullamento della procedura competitiva di aggiudicazione, nonché gli atti successivi relativi alla vendita

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del dirigente dell’I.S.M.E.A. del 9 settembre 2024, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Hanno inoltre impugnato, in via eventuale, la disposizione dei criteri per la vendita dei terreni dell’I.S.M.E.A. applicata al caso concreto, la manifestazione per la vendita del terreno e gli eventuali atti di aggiudicazione e alienazione a terzi. Con motivi aggiunti notificati il 16 marzo 2026 è stata impugnata anche una nota del 15 gennaio 2026, la determina del direttore generale dell’I.S.M.E.A. n. 89 del 5 febbraio 2025 e ogni ulteriore atto connesso o conseguenziale, compreso l’eventuale contratto di compravendita. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione è limitata al rinvio dell’udienza per il mancato rispetto dei termini a difesa della controinteressata intimata con i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, all’udienza pubblica già fissata, non erano stati rispettati in favore della società controinteressata i termini a difesa previsti dall’art. 73 c.p.a. in relazione ai motivi aggiunti notificati il 16 marzo 2026. Per garantire il pieno esercizio del contraddittorio difensivo, ha rinviato la causa alla pubblica udienza dell’11 novembre 2026, sospendendo ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese. L’ordinanza non decide né la domanda cautelare né la legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il rispetto dei termini a difesa deve essere assicurato anche alla controinteressata destinataria di motivi aggiunti; in caso contrario, la trattazione della causa deve essere rinviata per consentire l’esercizio effettivo del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando motivi aggiunti siano notificati a una controinteressata, il giudice deve verificare il rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 73 c.p.a. prima della trattazione della causa.
  • Il mancato rispetto dei termini a difesa della controinteressata impone il rinvio dell’udienza, con sospensione di ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese, al fine di assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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