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Sentenza

Sentenza n. 410/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 3 del 09/01/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 3 del 9 gennaio 2025, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 3 del 9 gennaio 2025, passata in giudicato, che lo aveva condannato a corrispondergli il bonus carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alle spese legali. Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva e atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, il ricorrente ha chiesto di assegnare al Ministero sessanta giorni per adempiere, di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta e di applicare astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria meramente formale; nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l’accredito del beneficio e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché durante il giudizio il Ministero ha accreditato il beneficio economico dovuto in esecuzione della sentenza. Non ha quindi disposto il termine per l’adempimento, la nomina del commissario ad acta né le astreintes. Ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, in favore del ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione è stata contenuta tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e dei minimi tariffari richiamati in giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene di dare atto di detto esito processuale, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

    Il sopravvenuto accredito del beneficio nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    L’Avvocatura dello Stato e parte ricorrente hanno comunicato che in corso di causa è avvenuto l’accredito del beneficio economico spettante a parte ricorrente, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

    Il giudizio di ottemperanza era stato promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato, con richiesta di termine, commissario ad acta e astreintes; l’adempimento intervenuto durante la causa ha reso non necessario provvedere su tali misure.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e le parti ne danno atto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di disporre ulteriori misure esecutive sostitutive o coercitive.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere liquidate tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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