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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21809 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere pronunciata dai giudici di merito dopo che l'acquirente aveva definito la controversia con l'Ufficio tramite accertamento con adesione e pagamento. I ricorrenti sostenevano di avere interesse ad impugnare l'avviso di rettifica relativo alla cessione dell'attività di ristorazione perché la quantificazione operata dall'Agenzia avrebbe potuto successivamente giustificare un diverso accertamento IRPEF (plusvalenza non dichiarata). Denunciavano inoltre la lesione del diritto di difesa di coobbligati solidali che non avevano aderito alla definizione decisa dal compratore e chiedevano che la cessazione della materia del contendere non fosse dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e di interesse. Ha ritenuto che l'interesse a impugnare deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e deve essere concreto, non meramente ipotetico: all'epoca dell'azione dei ricorrenti non era stato notificato alcun accertamento IRPEF collegabile all'atto impugnato. Inoltre la Corte ha sottolineato la carenza di specificità del ricorso di cassazione, essendo mancata la produzione o indicazione del successivo avviso IRPEF che avrebbe dovuto dimostrare il nesso con l'atto impugnato. Il ricorso è quindi stato respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla L. n. 228/2012.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19

    Richiamato in relazione alle regole processuali sul giudizio tributario; la Corte ha applicato il principio che l'interesse ad agire deve essere concreto al momento dell'instaurazione del giudizio.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46

    Richiamato tra le norme processuali invocate; la decisione si è fondata su criteri di ammissibilità e interesse alla impugnazione derivanti dalla normativa sul contenzioso tributario.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52

    Norma del settore imposte di registro richiamata con riguardo alla rettifica del valore dichiarato nella cessione d'azienda; nella decisione la questione sostanziale non è stata esaminata per difetto di interesse processuale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57

    Richiamato assieme alle altre norme sul registro e le liquidazioni, ma la Corte ha deciso sul piano dell'ammissibilità procedurale senza entrare nel merito della corretta applicazione di tale norma.

  • Articolo 24 Costituzione

    Invocato in riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa dei coobbligati, atteso il difetto di interesse concreto e la mancanza di atti successivi che dimostrassero un pregiudizio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13

    Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte ha accertato l'obbligo, in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 228/2012, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1‑quater all'art.13 del DPR 115/2002; la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per ricorso integralmente rigettato notificato dopo il 30/1/2013.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare un atto tributario deve essere concreto e sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio; un interesse meramente ipotetico basato su possibili futuri atti dell'Amministrazione non è sufficiente a assicurare l'ammissibilità della domanda.
  • La definizione del contenzioso da parte di un coobbligato (es. adesione e pagamento da parte dell'acquirente) può comportare la cessazione della materia del contendere rispetto all'atto impugnato, salvo che altri soggetti interessati dimostrino un pregiudizio concreto e attuale.
  • In cassazione è richiesta specificità: se il ricorso fonda la propria ragione su atti successivi (es. nuovo accertamento IRPEF) occorre indicare e, se necessario, allegare tali atti per consentire alla Corte di verificare il collegamento con l'atto impugnato.
  • Le questioni sostanziali (es. corretta quantificazione del valore ai fini di registro o le conseguenze fiscali in capo ai cedenti) possono rimanere inevase se il giudice dichiara l'inammissibilità per ragioni procedurali; per ottenere tutela è essenziale rispettare i requisiti di interesse e specificità procedurale.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e l'applicazione di oneri aggiuntivi come l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina vigente.

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