Cassazione Penale, Sentenza n. 8296/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La richiesta di consegna è fondata su mandato di arresto europeo per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a frodi informatiche (smishing) e riciclaggio, commessi a Liegi e altrove dal 1 marzo 2020 in avanti; la ricorrente impugnava la decisione di consegna sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato l'art. 18-bis lett. b) della legge 69/2005 mentre il caso rientrerebbe nella lett. a) (ipotesi in cui la giurisdizione spetterebbe in astratto all'Italia), e deduceva pertanto la sussistenza di giurisdizione italiana per alcuni reati contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione della Corte d'appello di consegnare la ricorrente alle autorità belghe. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione territoriale e l'applicazione della giurisprudenza secondo cui la consegna può essere disposta se lo Stato richiedente dimostra un interesse effettivo e un avanzato sviluppo investigativo, e non risultano procedimenti pendenti in Italia per gli stessi fatti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005 (recepimento mandato di arresto europeo)
L'art. 18 disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio; l'art. 18-bis prevede motivi di rifiuto facoltativi legati alla giurisdizione nazionale e alla pendenza di procedimenti in Italia. La Corte ha interpretato tali norme in senso tale da consentire la consegna quando non risultano procedimenti pendenti in Italia e lo Stato richiedente dimostra un interesse effettivo e investigazioni avanzate.
Legge 117 del 4 ottobre 2019
Ha modificato la disciplina dell'art. 18-bis rendendo facoltativo il rifiuto di consegna per evitare duplicazione dei procedimenti nello spazio giudiziario europeo e prevenire conflitti di giurisdizione.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29
Norma di coordinamento con la decisione quadro europea per regolare conflitti di giurisdizione nell'Unione e evitare procedimenti paralleli.
Decisione quadro 2009 (riferimento nel testo: 2009/948/GAI)
Quadro europeo volto a disciplinare la cooperazione giudiziaria e a prevenire conflitti di giurisdizione tra Stati membri in materia penale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Garantisce il principio del ne bis in idem; la Corte ha richiamato la finalità di evitare che la consegna determini violazioni di questo principio, collegando la valutazione alla presenza di procedimenti pendenti in Italia.
Codice penale belga (articoli contestati nel mandato)
artt. 66, 324-bis, 504-quater e 505, commi 2 e 3
Articoli richiamati nel mandato europeo per le imputazioni di associazione per delinquere, frodi informatiche e riciclaggio; usati come base per la richiesta di consegna.
Massime di principio
- La Corte valuta l'esistenza di un "interesse effettivo" dello Stato richiedente a esercitare la propria giurisdizione (non basta un interesse meramente potenziale).
- Il motivo di rifiuto facoltativo ex art. 18-bis lett. a) richiede, per trovare applicazione, la sussistenza di un procedimento penale effettivamente pendente in Italia per gli stessi fatti; in assenza di tale procedimento, la consegna è generalmente consentita se lo Stato richiedente dimostra avanzamento investigativo.
- Le modifiche normative (legge 117/2019 e disposizioni di coordinamento) mirano a evitare duplicazioni di procedimenti e a rispettare il principio del ne bis in idem nell'ambito dello spazio giudiziario europeo; questo orientamento orienta le Corti a preferire la cooperazione internazionale quando non esistono procedimenti nazionali pendenti.
- Se parte della condotta è commessa in Italia, non è automaticamente impedita la consegna: rileva se esiste o meno un procedimento italiano per gli stessi fatti e l'effettivo interesse dello Stato italiano a procedere.
- In casi analoghi, chi contesta una consegna dovrebbe documentare l'esistenza e lo stato di un procedimento nazionale per invocare il rifiuto facoltativo; la semplice asserzione della giurisdizione italiana non è sufficiente.
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