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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8296/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La richiesta di consegna è fondata su mandato di arresto europeo per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a frodi informatiche (smishing) e riciclaggio, commessi a Liegi e altrove dal 1 marzo 2020 in avanti; la ricorrente impugnava la decisione di consegna sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato l'art. 18-bis lett. b) della legge 69/2005 mentre il caso rientrerebbe nella lett. a) (ipotesi in cui la giurisdizione spetterebbe in astratto all'Italia), e deduceva pertanto la sussistenza di giurisdizione italiana per alcuni reati contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione della Corte d'appello di consegnare la ricorrente alle autorità belghe. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione territoriale e l'applicazione della giurisprudenza secondo cui la consegna può essere disposta se lo Stato richiedente dimostra un interesse effettivo e un avanzato sviluppo investigativo, e non risultano procedimenti pendenti in Italia per gli stessi fatti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005 (recepimento mandato di arresto europeo)

    L'art. 18 disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio; l'art. 18-bis prevede motivi di rifiuto facoltativi legati alla giurisdizione nazionale e alla pendenza di procedimenti in Italia. La Corte ha interpretato tali norme in senso tale da consentire la consegna quando non risultano procedimenti pendenti in Italia e lo Stato richiedente dimostra un interesse effettivo e investigazioni avanzate.

  • Legge 117 del 4 ottobre 2019

    Ha modificato la disciplina dell'art. 18-bis rendendo facoltativo il rifiuto di consegna per evitare duplicazione dei procedimenti nello spazio giudiziario europeo e prevenire conflitti di giurisdizione.

  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29

    Norma di coordinamento con la decisione quadro europea per regolare conflitti di giurisdizione nell'Unione e evitare procedimenti paralleli.

  • Decisione quadro 2009 (riferimento nel testo: 2009/948/GAI)

    Quadro europeo volto a disciplinare la cooperazione giudiziaria e a prevenire conflitti di giurisdizione tra Stati membri in materia penale.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Garantisce il principio del ne bis in idem; la Corte ha richiamato la finalità di evitare che la consegna determini violazioni di questo principio, collegando la valutazione alla presenza di procedimenti pendenti in Italia.

  • Codice penale belga (articoli contestati nel mandato)

    artt. 66, 324-bis, 504-quater e 505, commi 2 e 3

    Articoli richiamati nel mandato europeo per le imputazioni di associazione per delinquere, frodi informatiche e riciclaggio; usati come base per la richiesta di consegna.

Massime di principio

  • La Corte valuta l'esistenza di un "interesse effettivo" dello Stato richiedente a esercitare la propria giurisdizione (non basta un interesse meramente potenziale).
  • Il motivo di rifiuto facoltativo ex art. 18-bis lett. a) richiede, per trovare applicazione, la sussistenza di un procedimento penale effettivamente pendente in Italia per gli stessi fatti; in assenza di tale procedimento, la consegna è generalmente consentita se lo Stato richiedente dimostra avanzamento investigativo.
  • Le modifiche normative (legge 117/2019 e disposizioni di coordinamento) mirano a evitare duplicazioni di procedimenti e a rispettare il principio del ne bis in idem nell'ambito dello spazio giudiziario europeo; questo orientamento orienta le Corti a preferire la cooperazione internazionale quando non esistono procedimenti nazionali pendenti.
  • Se parte della condotta è commessa in Italia, non è automaticamente impedita la consegna: rileva se esiste o meno un procedimento italiano per gli stessi fatti e l'effettivo interesse dello Stato italiano a procedere.
  • In casi analoghi, chi contesta una consegna dovrebbe documentare l'esistenza e lo stato di un procedimento nazionale per invocare il rifiuto facoltativo; la semplice asserzione della giurisdizione italiana non è sufficiente.

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