Sentenza n. 822/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del permesso di costruire n. 3/2024 rilasciato, in favore della Società controinteressata, in data 19.02.2024 e avente ad oggetto la “realizzazione di un deposito interrato adibito allo stoccaggio di fuochi artificiali – Località bosco capitolo via Franchi Pezze (F. 3, p.lle 189-190-192-315)”; 2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato all'innanzi richiamato permesso, ivi compresa la proposta del R.U.P. ai fini del rilascio del richiesto titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 3/2024 per la realizzazione di un deposito interrato destinato allo stoccaggio di fuochi artificiali in zona agricola E2
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire e gli atti connessi deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Pannarano. Ha sostenuto che la destinazione a stoccaggio di fuochi artificiali fosse incompatibile con la destinazione agricola della zona, poiché le N.T.A. avrebbero consentito soltanto attività a servizio dell’agricoltura e, entro determinati limiti dimensionali, attività estrattive. Ha inoltre contestato che l’intervento potesse essere qualificato come ampliamento di una preesistente fabbrica di fuochi, rilevando che il deposito avrebbe trasformato per la prima volta una superficie agricola non interessata dalla preesistenza edilizia e non contigua a essa, essendo separata da un torrente e dall’ampia superficie aziendale condotta dal ricorrente. La società controinteressata ha eccepito anche la carenza di interesse ad agire, oltre all’infondatezza del ricorso; tale eccezione è stata lasciata impregiudicata dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondato l’unico motivo dedotto e prescindendo dall’esame dell’eccezione di carenza di interesse. Il Collegio ha escluso l’incompatibilità tra il deposito interrato per lo stoccaggio di fuochi artificiali e la classificazione dell’area come zona agricola E2. Ha interpretato l’art. 20 delle N.T.A., nella parte richiamata, e ha applicato l’orientamento secondo cui la destinazione agricola, in assenza di specifici vincoli ambientali o paesaggistici, non impone necessariamente l’utilizzazione agricola effettiva dell’area, ma mira soprattutto a evitare insediamenti residenziali. Essa non impedisce quindi opere non residenziali che, per la loro natura, debbano essere collocate in aperta campagna, tra cui depositi di esplosivi e stabilimenti per la produzione di fuochi d’artificio. La compatibilità dell’intervento è stata inoltre ritenuta coerente con il parere favorevole della Commissione Tecnica Territoriale sulle materie esplodenti presso la Prefettura di Benevento, rilasciato il 6 febbraio 2024. Le spese sono state integralmente compensate nei confronti della società controinteressata; nulla è stato disposto quanto alle spese nei confronti del Comune, non costituito.
Norme richiamate
art. 20 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pannarano
“Nelle zone agricole, in assenza di vincoli, l'esercizio di queste attività é consentito a condizione del rispetto delle leggi statali e regionali e comunque nella salvaguardia dei valori ambientali ed idrogeomorfologici”
La disposizione è stata ritenuta non ostativa, nel caso concreto, alla realizzazione del deposito interrato per lo stoccaggio di fuochi artificiali in zona agricola.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica agricola, salvo la presenza di specifici vincoli ambientali o paesaggistici, non impone necessariamente l’utilizzazione effettiva dell’area per attività agricole, ma mira principalmente a evitare insediamenti residenziali.
- In zona agricola possono essere assentite opere non residenziali che risultino incompatibili con le aree abitate e che, per la loro natura, debbano essere collocate in aperta campagna, purché siano rispettate le prescrizioni urbanistiche, ambientali e di settore applicabili.
- Un deposito di esplosivi o di fuochi artificiali può essere compatibile con la destinazione agricola dell’area quando non risultino specifici vincoli ambientali o paesaggistici ostativi e siano acquisiti i necessari pareri tecnici previsti dalla disciplina di settore.
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