Sentenza n. 12528/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca recante il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di I fascia, per il “Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA”, espresso nell’ambito della procedura di cui al decreto direttoriale n. 553/2021 del 26 febbraio 2021 (2021-2023, quadrimestre n. 6) a norma dell’art. 16 della l. n. 240/2010, nonché a norma del d.P.R. 14 settembre 2011 n. 222, per come modificato dal d.P.R. 4 aprile 2016 n. 95, concernenti il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, conosciuto dal ricorrente il 28 dicembre 2023; - del verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificatamente, di quelli relativi alle sedute nella quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali ed il giudizio collettivo del ricorrente - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore concorsuale 06/D3, unitamente agli atti della procedura e ai giudizi della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già professore di II fascia, ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale, deducendo il difetto di motivazione, l'insufficienza, l'apoditticità e la contraddittorietà della valutazione della Commissione. In particolare, ha contestato che, pur avendo conseguito i valori soglia relativi all'impatto della produzione scientifica e posseduto almeno tre titoli, la Commissione abbia ritenuto insufficiente la sua maturità scientifica sulla base dell'asserita assenza di una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca. Il ricorrente ha censurato la valutazione delle sedici pubblicazioni presentate, tutte realizzate in collaborazione, sostenendo che la Commissione si fosse limitata a rilevare la posizione predominante dell'autore in sole sette pubblicazioni e l'assenza di capacità di attrarre finanziamenti, senza esplicitare adeguatamente l'iter logico seguito né considerare il suo effettivo contributo ai lavori. Ha inoltre contestato l'esercizio della discrezionalità tecnica nella valutazione della produzione scientifica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Il Collegio ha riconosciuto che i giudizi individuali e il giudizio collegiale erano sufficientemente ampi, accurati e completi e non presentavano ripetitività o formule stereotipate tali da integrare un difetto di motivazione. La Commissione aveva esaminato la produzione scientifica alla luce dei criteri regolamentari, individuando come decisivo il limitato apporto individuale nei lavori in collaborazione. Secondo il TAR, in assenza di una specificazione documentata del contributo personale, era ragionevole desumerlo dall'ordine dei nomi degli autori, secondo la prassi accademica, attribuendo particolare rilievo alla posizione di primo, ultimo o corresponding author. Poiché il candidato occupava una posizione preminente soltanto in sette delle sedici pubblicazioni, la Commissione poteva ritenere non integrato il requisito relativo all'apporto individuale. Il conseguimento dei valori soglia e il possesso dei titoli non erano sufficienti, poiché i criteri previsti dalla disciplina dell'abilitazione devono ricorrere cumulativamente, comprendendo anche la valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni. Il giudice ha inoltre ribadito che il sindacato sulla discrezionalità tecnica può verificare attendibilità, coerenza, correttezza del criterio applicato e assenza di manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, ma non può sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione. Nel caso concreto il giudizio è stato ritenuto attendibile, non erroneo in fatto e adeguatamente motivato, anche considerando il maggiore rilievo della dimensione internazionale per l'abilitazione alla I fascia.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Costituisce la base legislativa della procedura di abilitazione scientifica nazionale per l'accesso ai ruoli dei professori universitari.
d.P.R. 222/2011
Disciplina regolamentare della procedura di abilitazione scientifica nazionale, richiamata nel provvedimento impugnato.
d.P.R. 95/2016
Modifica la disciplina regolamentare dell'abilitazione scientifica nazionale e costituisce, con il d.m. n. 120/2016, il quadro normativo applicato dalla Commissione.
art. 4 d.m. 120/2016
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi
Impone alla Commissione di valutare cumulativamente, tra gli altri elementi, l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; il mancato raggiungimento di tale criterio può fondare il giudizio negativo sull'abilitazione.
art. 6 d.m. 120/2016
La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata»
Il conseguimento dell'abilitazione richiede il possesso cumulativo dei requisiti relativi a impatto della produzione, titoli e qualità elevata delle pubblicazioni; il superamento dei valori soglia e il possesso dei titoli non determinano da soli il diritto all'abilitazione.
art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016
Rileva per l'individuazione e definizione, da parte della Commissione, dei titoli valutabili nella procedura.
art. 18 l. 240/2010
Disciplina la successiva procedura per il conferimento degli incarichi di docenza ai soggetti abilitati.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il superamento dei valori soglia relativi all'impatto della produzione scientifica e il possesso del numero minimo di titoli non sono sufficienti per ottenere l'abilitazione, poiché devono ricorrere cumulativamente anche i requisiti relativi alla qualità complessiva delle pubblicazioni e agli ulteriori criteri regolamentari.
- L'apporto individuale nei lavori scientifici in collaborazione costituisce un criterio autonomo e necessario di valutazione. Quando il candidato non fornisca elementi ulteriori idonei a dimostrare il proprio contributo, la Commissione può desumerlo dall'ordine dei nomi degli autori, attribuendo rilievo alla posizione di primo, ultimo o corresponding author, secondo la prassi riconosciuta dalla comunità accademica.
- Il giudizio negativo di una Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale è legittimo se espone in modo non stereotipato, coerente e sufficientemente analitico le ragioni per cui la produzione scientifica non dimostra la maturità richiesta, anche quando riconosca al candidato elementi positivi quali il superamento dei valori soglia o la pubblicazione su riviste di elevata qualità.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione può verificare l'attendibilità, la coerenza e la correttezza del criterio tecnico applicato, nonché l'assenza di manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, ma non può sostituire la valutazione del giudice a quella dell'organo accademico competente.
- La domanda di annullamento del giudizio di non abilitazione mira, in caso di accoglimento, alla riedizione della valutazione da parte della Commissione e non attribuisce direttamente al candidato il conseguimento dell'abilitazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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