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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28291/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice ha proposto regolamento di competenza contro la sentenza del Tribunale di Ancona che, in una controversia relativa a rapporti di appalto per lavori su costruzioni navali, aveva dichiarato inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti e aveva affermato la competenza del collegio arbitrale per le residue domande inerenti al rapporto contrattuale. La ricorrente sosteneva che i veri contratti fossero gli ordini di commessa, mentre il documento denominato "contratto di appalto" sarebbe stato solo un testo di condizioni generali predisposto unilateralmente dalla controparte o, al più, un modulo standard; deduceva inoltre che tali documenti, inclusa la clausola compromissoria, non erano stati sottoscritti dal legale rappresentante della società e che, quindi, la clausola arbitrale non era validamente opponibile per difetto di specifica approvazione scritta e senza ratifica successiva. Contestava infine che la successiva esecuzione del rapporto potesse equivalere a ratifica della clausola compromissoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato la devoluzione della lite agli arbitri e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto infondati i motivi perché: il successivo contratto non costituiva un negozio autonomo ma un atto integrativo del rapporto già instaurato, idoneo a richiamare validamente la clausola compromissoria mediante relatio perfecta; la forma scritta richiesta per la clausola arbitrale risultava soddisfatta dal collegamento tra documenti; la ratifica era comunque configurabile anche rispetto alla clausola compromissoria inserita in un contratto sottoscritto da soggetto privo di potere rappresentativo; non era dimostrato che si trattasse di condizioni generali predisposte in serie, con conseguente inapplicabilità dell'asserito difetto di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. La Corte ha inoltre precisato che questioni attinenti al merito non possono essere riesaminate nel regolamento di competenza se non incidenter tantum.

Norme richiamate

  • art. 380-ter c.p.c.

    formulazione ratione temporis operante secondo il regime transitorio

    regola il procedimento camerale per il regolamento di competenza nel regime transitorio applicabile.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    dispone il regime transitorio richiamato per l'applicazione dell'art. 380-ter c.p.c.

  • art. 808 c.p.c.

    la clausola compromissoria richiede la forma scritta ad substantiam, soddisfatta anche tramite documenti separati inscindibilmente collegati.

  • art. 816 c.p.c. e ss.

    richiamati nella clausola per devolvere la controversia ad arbitrato rituale secondo le norme inderogabili sull'arbitrato.

  • art. 825 c.p.c., commi 2 e 3

    richiamato nella clausola per attribuire al lodo efficacia esecutiva.

  • art. 29, comma 2, c.p.c.

    il foro pattizio richiamato non esclude necessariamente la clausola compromissoria, potendo il primo essere non esclusivo.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata è onere della parte che contesti l'autenticità della sottoscrizione in senso processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la soggezione della lite a clausola compromissoria, ma non può estendere il sindacato a questioni di merito se non nei limiti incidentalmente rilevanti per la competenza.
  • Un accordo successivo che integri e specifichi un rapporto contrattuale già in essere non va necessariamente qualificato come negozio autonomo: esso può operare come integrazione del precedente contratto e rendere efficace la clausola compromissoria in esso contenuta mediante collegamento negoziale e relatio perfecta.
  • La forma scritta della clausola compromissoria può risultare anche da più documenti tra loro inscindibilmente collegati; non è necessario che la clausola sia contenuta in un unico atto sottoscritto da entrambe le parti.
  • La clausola compromissoria inserita in un contratto sottoscritto da un soggetto privo di poteri rappresentativi può essere comunque resa efficace dalla ratifica del dominus, e la ratifica può desumersi anche dall'esecuzione del rapporto o da comportamenti inequivoci di adesione al regolamento contrattuale.
  • Il principio di autonomia della clausola compromissoria rileva per separare la sorte della clausola da quella del contratto, ma non legittima di per sé una ratifica parziale limitata alle sole pattuizioni principali escludendo la clausola arbitrale.
  • Il difetto di specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie non è configurabile se non sia provata la natura di condizioni generali predisposte per una serie indefinita di rapporti; la mera redazione unilaterale di un testo per un singolo rapporto non basta a integrare la fattispecie delle condizioni generali di contratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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