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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39558/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per il reato di truffa in concorso in relazione alla cessione di azienda e alla successiva vendita di beni a terzi. La difesa ha contestato che la diffida ad adempiere, posta a base della presunta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., non era mai pervenuta alla cessionaria poiché inviata ad un indirizzo PEC errato: quindi il termine di 15 giorni non sarebbe mai decorso, non si sarebbe perfezionata la risoluzione e gli imputati avevano titolo a disporre dei beni al momento della vendita. Sono stati altresì dedotti vizi della motivazione circa il dolo (sostanziale assenza di profitto e perdita economica) e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. e, per Torrigiotti, l'erroneo diniego del beneficio della non menzione in assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi rispetto al motivo comune assorbente (mancata considerazione della mancata ricezione della diffida e omissione di motivazione della Corte territoriale su tale punto) e, soprattutto, ha accertato che il reato contestato è ormai prescritto (fatto commesso il 14/11/2014; calcolo dei termini e delle sospensioni ha portato alla maturazione della prescrizione il 11/03/2023). Per tale motivo è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte non ha invece affrontato nel merito gli altri profili (dolo, art. 131-bis, attenuanti, non menzione) in conseguenza della decisione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla necessità che la Corte territoriale dia adeguata spiegazione sulle questioni decisive (in particolare la ricezione della diffida).

  • art. 1454 cod. civ.

    Norma sulla risoluzione per inadempimento; la decorrenza del termine di 15 giorni per la risoluzione è ancorata alla percezione/ricettività della diffida da parte del destinatario, non alla sola data di invio.

  • Cass. civ. sez. 1, n. 8943 del 14/05/2020

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la diffida, essendo atto recettizio, produce effetti solo dal momento in cui perviene al recapito riconducibile al destinatario.

  • art. 633, comma 1, cod. proc. civ.

    Richiamato per distinguere l'azione monitoria attivata (per soddisfo del credito) dall'azione volta alla riconsegna dei beni; sottolinea che non era stata chiesta l'ingiunzione per la restituzione dei beni.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e riparazione; i ricorrenti deducevano che il danno effettivo era limitato ed avrebbe potuto giustificare il riconoscimento della non punibilità, richiesta però non accolta dalla Corte territoriale.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dai difensori (esame della rilevanza del danno e delle condizioni soggettive); la Corte di merito l'ha negata motivando anche sul presunto danno.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite nella enunciazione dei motivi di ricorso che devono essere esposti nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e succ. mod.

    Norme e provvedimenti emergenziali che hanno disciplinato la trattazione con contraddittorio scritto e la possibilità di rinuncia alla trattazione orale; le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato per iscritto.

  • art. 83, comma 3-bis d.l. 18/2020

    Norma che ha determinato sospensioni temporanee utili nel calcolo dei termini di prescrizione in relazione all'emergenza COVID; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la risoluzione di un contratto è fondata su una diffida ad adempiere inviata via PEC, occorre provare la ricezione al pec riconducibile al destinatario: la decorrenza del termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 1454 c.c. comincia dalla pervenzione al recapito corretto, non dalla data di invio.
  • Se la Corte territoriale omette di motivare su un punto decisivo (ad es. mancata ricezione della diffida), tale omissione può costituire motivo di cassazione e incidere sull'esito del reato contestato.
  • La prescrizione sopravvenuta può rendere inammissibile o assorbente ogni contestazione di merito: se dalla ricostruzione dei termini e delle sospensioni emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può ordinare annullamento senza rinvio.
  • Nel reato di truffa è necessario accertare il dolo in relazione a tutti gli elementi costitutivi (artifizi, inganno, induzione in errore, profitto e danno): la valutazione richiede motivazione puntuale e non può basarsi solo sull'apparente 'profitto'.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta e motivata del danno effettivamente subito dalla persona offesa; errori di apprezzamento sul quantum del danno possono incidere sul riconoscimento della causa.
  • Per beneficiare della non menzione o di attenuanti occorre una verifica accurata del casellario giudiziale: un errore nel dato dei precedenti può ingenerare vizio di motivazione e dare luogo a censura in cassazione.

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