Cassazione Penale, Sentenza n. 39558/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il reato di truffa in concorso in relazione alla cessione di azienda e alla successiva vendita di beni a terzi. La difesa ha contestato che la diffida ad adempiere, posta a base della presunta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., non era mai pervenuta alla cessionaria poiché inviata ad un indirizzo PEC errato: quindi il termine di 15 giorni non sarebbe mai decorso, non si sarebbe perfezionata la risoluzione e gli imputati avevano titolo a disporre dei beni al momento della vendita. Sono stati altresì dedotti vizi della motivazione circa il dolo (sostanziale assenza di profitto e perdita economica) e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. e, per Torrigiotti, l'erroneo diniego del beneficio della non menzione in assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi rispetto al motivo comune assorbente (mancata considerazione della mancata ricezione della diffida e omissione di motivazione della Corte territoriale su tale punto) e, soprattutto, ha accertato che il reato contestato è ormai prescritto (fatto commesso il 14/11/2014; calcolo dei termini e delle sospensioni ha portato alla maturazione della prescrizione il 11/03/2023). Per tale motivo è stata pronunciata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte non ha invece affrontato nel merito gli altri profili (dolo, art. 131-bis, attenuanti, non menzione) in conseguenza della decisione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla necessità che la Corte territoriale dia adeguata spiegazione sulle questioni decisive (in particolare la ricezione della diffida).
art. 1454 cod. civ.
Norma sulla risoluzione per inadempimento; la decorrenza del termine di 15 giorni per la risoluzione è ancorata alla percezione/ricettività della diffida da parte del destinatario, non alla sola data di invio.
Cass. civ. sez. 1, n. 8943 del 14/05/2020
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la diffida, essendo atto recettizio, produce effetti solo dal momento in cui perviene al recapito riconducibile al destinatario.
art. 633, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamato per distinguere l'azione monitoria attivata (per soddisfo del credito) dall'azione volta alla riconsegna dei beni; sottolinea che non era stata chiesta l'ingiunzione per la restituzione dei beni.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e riparazione; i ricorrenti deducevano che il danno effettivo era limitato ed avrebbe potuto giustificare il riconoscimento della non punibilità, richiesta però non accolta dalla Corte territoriale.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dai difensori (esame della rilevanza del danno e delle condizioni soggettive); la Corte di merito l'ha negata motivando anche sul presunto danno.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite nella enunciazione dei motivi di ricorso che devono essere esposti nei limiti necessari per la decisione.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e succ. mod.
Norme e provvedimenti emergenziali che hanno disciplinato la trattazione con contraddittorio scritto e la possibilità di rinuncia alla trattazione orale; le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato per iscritto.
art. 83, comma 3-bis d.l. 18/2020
Norma che ha determinato sospensioni temporanee utili nel calcolo dei termini di prescrizione in relazione all'emergenza COVID; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Quando la risoluzione di un contratto è fondata su una diffida ad adempiere inviata via PEC, occorre provare la ricezione al pec riconducibile al destinatario: la decorrenza del termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 1454 c.c. comincia dalla pervenzione al recapito corretto, non dalla data di invio.
- Se la Corte territoriale omette di motivare su un punto decisivo (ad es. mancata ricezione della diffida), tale omissione può costituire motivo di cassazione e incidere sull'esito del reato contestato.
- La prescrizione sopravvenuta può rendere inammissibile o assorbente ogni contestazione di merito: se dalla ricostruzione dei termini e delle sospensioni emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può ordinare annullamento senza rinvio.
- Nel reato di truffa è necessario accertare il dolo in relazione a tutti gli elementi costitutivi (artifizi, inganno, induzione in errore, profitto e danno): la valutazione richiede motivazione puntuale e non può basarsi solo sull'apparente 'profitto'.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta e motivata del danno effettivamente subito dalla persona offesa; errori di apprezzamento sul quantum del danno possono incidere sul riconoscimento della causa.
- Per beneficiare della non menzione o di attenuanti occorre una verifica accurata del casellario giudiziale: un errore nel dato dei precedenti può ingenerare vizio di motivazione e dare luogo a censura in cassazione.
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