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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36367/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dirigente medica di una struttura sanitaria pubblica aveva agito per ottenere le differenze retributive asseritamente spettanti per avere svolto, per un lungo periodo, mansioni di responsabile di struttura operativa complessa di cure primarie. Dopo un accoglimento in primo grado, la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo, in fatto, che la lavoratrice non fosse stata investita di un vero incarico dirigenziale di struttura complessa secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva, ma avesse svolto soltanto un'attività di collaborazione e una sorta di interim protratto nel tempo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: ha contestato anzitutto la tempestività dell'appello dell'ente sanitario, sostenendo che fosse stato proposto oltre il termine lungo; ha poi censurato la valutazione delle prove e la qualificazione delle mansioni svolte, invocando norme sul pubblico impiego e sul trattamento economico del dirigente medico; ha inoltre dedotto vizi di motivazione, violazione delle regole di specificità dei motivi di appello e novità di domande/eccezioni, nonché la violazione della disciplina contrattuale e normativa relativa agli incarichi dirigenziali e alla retribuzione di fatto delle mansioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, accertando in base agli atti che l'appello dell'azienda sanitaria era stato tempestivamente depositato in via telematica il 22 dicembre 2015, entro il termine lungo che scadeva il 28 dicembre 2015, e che la data del 29 dicembre 2015 riguardava solo la registrazione di cancelleria. Ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi perché, in larga parte, chiedevano una nuova valutazione di merito delle prove o non rispettavano l'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'esistenza di un incarico di struttura complessa e, conseguentemente, il diritto alle differenze retributive pretese. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in modo improprio per contestare un presunto errore processuale; la Corte ha trattato la censura come relativa alla tempestività dell'impugnazione e l'ha respinta sulla base degli atti.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; pertanto è tempestivo se tale ricevuta è generata entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'onere della prova circa lo svolgimento delle mansioni; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    La Corte ha richiamato la disciplina degli incarichi nel servizio sanitario, rilevando in fatto che la ricorrente non era stata investita di un incarico di struttura complessa secondo le procedure previste.

  • l. n. 29 del 1994

    Richiamata insieme alla normativa sanitaria per sostenere la pretesa di incarico dirigenziale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastava con l'accertamento di merito.

  • d.P.R. n. 484 del 1997

    Richiamato per la disciplina degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto sulla mancanza dell'incarico.

  • art. 15, comma 6, d.lgs. n. 502 del 1992

    Norma centrale invocata per sostenere la titolarità di un ruolo dirigenziale; la Corte ha escluso che la ricorrente fosse titolare di un incarico di struttura complessa, ritenendo svolte solo funzioni di collaborazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'asserita mancata contestazione dei fatti; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione della prova documentale; la Corte ha considerato la censura inammissibile perché volta a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato in relazione ai criteri di contestazione nel rito del lavoro; la censura è stata respinta per mancata indicazione del contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato sulla formazione e prova dell'atto pubblico/documentale; la censura è stata ritenuta inammissibile per la stessa ragione della doglianza sulla valutazione delle prove.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato sulla fede privilegiata dell'atto pubblico; non ha condotto a diversa conclusione perché la Corte ha escluso la rilevanza del motivo in sede di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per denunciare la novità di domande ed eccezioni in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione dei fatti nuovi asseritamente introdotti.

  • art. 18 CCNL Dirigenza medica e veterinaria

    Richiamato per sostenere il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni asseritamente svolte; la doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto fondata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un incarico dirigenziale.

  • art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993

    Invocato insieme alle successive modifiche legislative per il trattamento economico del pubblico dipendente; la Corte non ha accolto la censura perché incompatibile con l'accertamento di fatto della Corte d'appello.

  • art. 25 d.lgs. n. 80 del 1998

    Richiamato quale norma sostitutiva dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993; la censura è stata respinta per inammissibilità.

  • art. 15 d.lgs. n. 387 del 1998

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del lavoro pubblico; la Corte non ha ritenuto di applicarlo nel senso proposto dalla ricorrente.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione; la Corte non è entrata nel merito perché ha escluso la base fattuale della pretesa.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come fondamento dell'azione di arricchimento senza causa in via subordinata/alternativa; la doglianza è stata comunque dichiarata inammissibile perché dipendente dalla tesi del conferimento di un incarico dirigenziale.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato per la prestazione di fatto; la Corte non ha accolto la censura, mancando il presupposto dell'esercizio di mansioni dirigenziali in senso proprio.

  • art. 2129 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile; non emerge dal testo una specifica applicazione della norma da parte della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla tempestività dell'impugnazione è esaminabile anche mediante accesso agli atti quando si deduca un vizio processuale; il deposito telematico di un atto si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata entro l'ultimo giorno utile.
  • In presenza di una decisione di merito che abbia accertato in fatto l'assenza di un incarico dirigenziale formalmente conferito secondo le procedure previste, le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura dei documenti o una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Chi deduce la novità di domande, eccezioni o prove in appello deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La pretesa a differenze retributive per mansioni superiori o per incarichi dirigenziali presuppone la prova dell'effettivo conferimento e svolgimento delle funzioni corrispondenti; se il giudice di merito accerta che si trattava solo di collaborazione o di una sostituzione di fatto, non sorge il diritto al trattamento invocato.
  • Le censure che presuppongono un diverso inquadramento fattuale rispetto a quello accertato dal giudice di merito non sono scrutinabili in sede di legittimità se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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