Cassazione Penale, Ordinanza n. 07877/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 533 c.p.p. e 27 Cost., oltre a vizio di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità e l'attendibilità della persona offesa; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era aspecifica, perché riproponeva doglianze già svolte in appello, chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio ed era formulata come mera rivalutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo per la prima volta in cassazione che la querela sarebbe stata presentata da soggetto non legittimato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non proposta in appello e non rilevabile d'ufficio, trattandosi di questione che richiede accertamenti di fatto ormai preclusi nei successivi gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 533 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente per contestare la sufficienza della prova di colpevolezza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché di fatto diretta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 27 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione della presunzione di non colpevolezza; la Corte non vi ha dato seguito per aspecificità e perché la doglianza implicava una rilettura del merito.
art. 606 c.p.p.
implicitamente evocato dal tipo di ricorso per cassazione; la Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
principio del tantum devolutum, quantum appellatum
le questioni non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, poiché non rientrano nei limiti del devolutum.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre, in modo generico, le stesse censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, quando in sostanza richiedano una diversa lettura delle prove.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura degli elementi probatori né adottare autonomamente una nuova ricostruzione dei fatti, salvo vizi logici o giuridici effettivi della motivazione.
- Le questioni che presuppongono accertamenti di fatto e non sono state dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, se non nei limiti della rilevabilità d'ufficio.
- L'eccezione relativa alla validità o legittimazione della querela, quando richiede verifiche fattuali non effettuate in precedenza, è preclusa se proposta solo nel giudizio di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione del giudice di appello che richiami e condivida quella di primo grado può essere ritenuta esaustiva se sorretta da una pluralità di elementi probatori logicamente coordinati.
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