Cassazione Civile, Ordinanza n. 21418/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato alcuni estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali per un importo complessivo di circa 194.949,13 euro, deducendo: la irregolare notificazione delle cartelle; la prescrizione delle pretese di pagamento; l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria. In appello la CTR ha ritenuto regolari le notifiche e ha dichiarato inammissibile il ricorso contro gli estratti di ruolo perché tardivo, poiché le cartelle non erano state impugnate nei termini. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. 602/1973, per la ritenuta validità delle notifiche eseguite a familiari e per l’asserito mancato assolvimento dell’onere di provare esistenza e contenuto delle cartelle da parte del concessionario; 2) nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, quanto alla prova dell’esistenza e del contenuto delle cartelle e alla regolarità dell’iter notificatorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel mancato deposito, da parte dell’Amministrazione, delle copie delle cartelle nonostante richiesta espressa. Nel corso del giudizio di legittimità la concessionaria ha inoltre documentato che il contribuente aveva aderito a una definizione agevolata dei debiti (saldo e stralcio) comprendente anche i carichi oggetto del giudizio, assumendo l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti, ma senza poi provare il pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, perché non era stata fornita prova dell’effettivo perfezionamento della procedura e del pagamento delle somme dovute. Nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il contribuente non aveva dedotto, nei termini richiesti dalla disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, uno specifico interesse tassativamente previsto dalla legge a impugnare l’estratto di ruolo. La Corte ha quindi applicato la normativa sopravvenuta e il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla sua applicabilità ai processi pendenti. Le spese sono state compensate integralmente, mentre è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata per contestare la validità della notificazione eseguita con consegna a familiari e per affermare l’invalidità dell’iter notificatorio.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le notifiche delle cartelle erano viziate e che incombeva sul concessionario la prova dell’esistenza e del contenuto delle cartelle.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere l’insufficienza della motivazione della CTR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come parametro del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti."
La Corte ha ritenuto che l’estinzione del giudizio presupponga l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e la prova dei pagamenti; in mancanza, l’istanza di estinzione va respinta.
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018
Richiamato con riferimento alla procedura di definizione agevolata (saldo e stralcio) a cui il contribuente aveva aderito.
art. 1, comma 198, L. n. 145/2018
Richiamato come disposizione che rinvia alla disciplina del saldo e stralcio.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
La Corte lo considera norma sopravvenuta che, novellando l’art. 12 del d.P.R. 602/1973, ha introdotto il comma 4-bis e la regola di non impugnabilità dell’estratto di ruolo, con eccezioni tassative.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
La Corte afferma che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è consentita solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Citato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, legittimando l’impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Citato come uno dei meccanismi da cui può derivare un pregiudizio legittimante la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per ammettere il deposito di documenti in cassazione concernenti la persistenza dell’interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giudiziaria immediata contro ruolo o cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore allega e dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi previsti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e sulle eccezioni alla diretta impugnazione si applica anche ai processi pendenti, perché individua concretamente l’interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
- Nel giudizio di cassazione, la persistenza dell’interesse ad agire può essere allegata e documentata anche con deposito di documenti ex art. 372 c.p.c., ma resta necessaria la prova del presupposto legittimante previsto dalla legge.
- L’estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata dei carichi è subordinata alla prova dell’effettivo perfezionamento della procedura e del pagamento delle somme dovute; in difetto, la richiesta di estinzione va respinta.
- Se il ricorrente non deduce uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma per impugnare il ruolo o la cartella invalidamente notificata, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse attuale alla tutela.
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