Sentenza n. 171/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente alla ostensione dei documenti richiesti con istanze di accesso agli atti del 23.10.2025 e del 10.11.2025 al Comune di Campobasso; e per il conseguente annullamento della nota di diniego trasmessa all’interessata dal Comune di Campobasso in data 21 novembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e riscontro informativo del Comune di Campobasso alle istanze di accesso del 23 ottobre 2025 e del 10 novembre 2025, riguardanti documenti sul subentro dell'aggiudicataria e il contratto di servizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023, l'ostensione della corrispondenza intercorsa tra il Comune e la società subentrante, dell'invito alla stipula, dei DURC, della documentazione relativa alla verifica dei requisiti di esecuzione e, con successivo sollecito, del contratto stipulato e dei relativi allegati. Il Comune ha negato l'accesso documentale ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la ricorrente non era più aggiudicataria, e ha fornito soltanto informazioni sintetiche sull'immobile destinato a deposito, sulla regolarità contributiva, sulla conclusione delle verifiche e sugli estremi del contratto. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, 24 e 25 della l. 241/1990, del d.P.R. 184/2006, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto di avere un interesse strumentale a verificare il permanere dei requisiti generali e di esecuzione dell'aggiudicataria, anche in vista di eventuali conseguenze sulla stipula o sull'esecuzione del contratto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, sostenendo che l'accesso civico generalizzato avrebbe consentito di ottenere i documenti, e non mere informazioni riepilogative. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il contratto era stato stipulato e la società subentrante aveva iniziato l'esecuzione del servizio; hanno inoltre evidenziato che parte della documentazione era già stata trasmessa e che il contratto era stato successivamente osteso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità originaria del diniego. Il Collegio ha ricordato che le condizioni dell'azione, compresi interesse e legittimazione, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e che l'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale e un'effettiva utilità derivante dalla decisione. L'interesse dedotto nell'istanza originaria era finalizzato a conoscere modalità e tempi del subentro, così da evitare ulteriori costi derivanti dalla gestione interinale del servizio. Tale interesse è venuto meno quando la società controinteressata è effettivamente subentrata nella commessa, facendo cessare il rischio economico posto a fondamento dell'istanza. Il tentativo della ricorrente di rimodulare in giudizio l'interesse, collegandolo alla verifica della permanenza dei requisiti dell'aggiudicataria e all'eventuale futura riedizione della gara, è stato ritenuto ipotetico, eventuale e non riconducibile all'interesse concreto e attuale richiesto dall'art. 22 della l. 241/1990. Quanto all'accesso civico generalizzato, il mero richiamo agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 non è stato ritenuto sufficiente a trasformare la richiesta in una pretesa di accesso indiscriminato all'intera corrispondenza tra amministrazione e impresa concorrente; inoltre, le informazioni già fornite sono state considerate sufficienti rispetto al generico interesse ostensivo prospettato. Con riferimento al contratto richiesto con il sollecito del 10 novembre 2025, il Comune lo ha trasmesso alla ricorrente il 13 gennaio 2026, determinando comunque il venir meno di ogni utilità residua. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio il difetto delle condizioni dell'azione, tra cui l'interesse a ricorrere, in ogni stato e grado del processo.
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; l'interesse deve permanere anche durante il giudizio.
artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013
L'accesso civico generalizzato non comporta, in assenza di una specifica domanda e di una valutazione dei limiti normativi, un diritto indiscriminato all'ostensione dell'intera corrispondenza tra amministrazione e impresa.
art. 35 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'accesso agli atti di gara, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, l'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e accompagnato da un'utilità effettiva derivante dall'ostensione; non è sufficiente un interesse ipotetico, eventuale o proiettato verso futuri e incerti procedimenti amministrativi.
- La sopravvenuta realizzazione dell'utilità pratica cui era originariamente finalizzata l'istanza di accesso determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Nel giudizio sull'accesso non è possibile sostituire, in corso di causa, l'interesse concreto posto a fondamento dell'istanza originaria con un diverso interesse, meramente strumentale e ipotetico, relativo a eventuali future iniziative amministrative.
- Il mero richiamo agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 non rende automaticamente ostensibile l'intera corrispondenza intercorsa tra una pubblica amministrazione e un'impresa; la richiesta deve essere valutata secondo l'oggetto concretamente individuato e i limiti dell'accesso civico generalizzato.
- La trasmissione, nelle more del giudizio, del documento specificamente richiesto elimina l'utilità della decisione e determina l'improcedibilità della domanda di accesso per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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