Sentenza n. 1130/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di Milano, P-MI/L/Q/2025/10777 di archiviazione dell'istanza, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La Prefettura di Milano aveva archiviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per la mancata trasmissione, entro i termini di legge, del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Il ricorrente ha dedotto, tra le altre censure, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Ha inoltre contestato il provvedimento e gli atti connessi, nel contesto della disciplina che impone all'amministrazione di valutare se il ritardo nella trasmissione del contratto sia dipeso da causa di forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che l'atto non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'impiego di una procedura telematica non esclude l'obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale. Tale interlocuzione era particolarmente necessaria perché l'amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, deve valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno e accertare se esso sia riconducibile a forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è necessaria prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole, anche quando il procedimento si svolga tramite strumenti telematici.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
L'amministrazione deve valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno e verificare se il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato quale base normativa del termine per la trasmissione del contratto firmato digitalmente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi gestiti mediante procedure telematiche; la digitalizzazione non esonera l'amministrazione dall'instaurazione del contraddittorio procedimentale.
- Quando la legge impone all'amministrazione di valutare se il ritardo nella trasmissione di un documento sia dovuto a forza maggiore o a cause non imputabili all'interessato, l'amministrazione deve consentire al destinatario e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento di interloquire prima dell'adozione dell'atto sfavorevole.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo, quando il contraddittorio avrebbe potuto consentire la rappresentazione di circostanze rilevanti per la valutazione amministrativa.
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