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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24338/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la convalida di sequestro probatorio di fatture ritenute riferibili a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Il ricorso deduceva: (1) violazione della disciplina sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti indagati (art. 63 comma 2 cod.pen. e art. 191 cod.proc.pen.), sostenendo che il PVC della Guardia di Finanza aveva utilizzato dichiarazioni rese da indagati senza le garanzie procedurali; (2) vizio di motivazione per mancata, incoerente o incompleta valutazione della documentazione bancaria e contrattuale (bonifici, rapporti societari, contratto di affitto, riscontri sui conti) che proverebbe l'assenza del fumus del reato. Sono stati poi depositati motivi aggiunti e ulteriore documentazione su pen drive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata: il ricorrente non ha indicato il momento preciso in cui sarebbero sorti gli indizi di reato e, quindi, quando sarebbe dovuta operare la disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod.proc.pen.; la giurisprudenza consente l'utilizzo della parte del processo verbale redatta prima dell'emersione degli indizi e l'inutilizzabilità non è automatica ma richiede la specifica indicazione della norma violata rispetto ai singoli atti. Inoltre il Tribunale del riesame aveva motivato il fumus con accertamenti in loco e non risulta di aver fatto uso delle dichiarazioni contestate; ha inoltre valutato la pen drive. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché, nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, è consentito il controllo in Cassazione solo per violazione di legge (art. 325 e 354 cod.proc.pen.), non per vizi di merito o di motivazione; la censura di insufficiente valutazione della prova è quindi improponibile in questa sede. Anche i motivi aggiunti sono stati esclusi per estensione dell'inammissibilità e perché miravano a riesaminare il merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame da parte del Tribunale; il ricorso era diretto contro l'ordinanza di rigetto ai sensi di tale articolo

  • art. 63 comma 2 cod. pen.

    Riferita alla utilizzabilità delle dichiarazioni di soggetti indagati: la Corte ha richiesto che sia indicato il momento in cui la persona ha assunto la veste di indagato per valutare eventuali violazioni delle garanzie

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata congiuntamente ad art. 63 cod. pen.; la Corte ha osservato che la mera indicazione di nomi nel PVC non è sufficiente per dimostrare la violazione delle garanzie processuali

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che, qualora in accertamenti amministrativi emergano indizi di reato, gli ulteriori atti devono rispettare le norme del codice; la Corte ha ricordato che soltanto la parte del verbale redatta dopo l'emersione degli indizi può essere inutilizzabile se non sono state osservate le prescrizioni, ma l'inutilizzabilità non è automatica e richiede specifica allegazione

  • art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Articolo che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha usato tali rubriche per inquadrare le censure (es. violazione di legge e vizi di motivazione) e ha rilevato i limiti dei mezzi di impugnazione cautelari

  • art. 325 e art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamati per affermare che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per criticare il merito della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che tutela la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • Decisione Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine alla determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 non ravvisando colpa grave

Massime di principio

  • Quando si censura la utilizzabilità di atti redatti da organi di vigilanza/amministrativi (es. Guardia di Finanza) è necessario indicare con precisione il momento in cui sono sorti gli indizi di reato: solo gli atti redatti dopo tale momento sono potenzialmente viziati dall'obbligo di rispettare la disciplina del processo penale (art. 220 disp. att.)
  • La parte del verbale compilata prima dell'emersione degli indizi mantiene efficacia probatoria; l'inutilizzabilità non è automatica ma richiede l'indicazione specifica della norma violata rispetto ai singoli atti
  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (sequestri) il controllo è limitato a violazioni di legge (art. 325 e 354 c.p.p.): non è ammesso un sindacato sul merito della motivazione o una rivalutazione della prova
  • Per contestare vizi procedurali relativi all'assunzione di dichiarazioni di indagati è necessario allegare fatti concreti che dimostrino la violazione delle garanzie (es. tempo e modalità dell'assunzione, assenza di avviso di garanzia), non la sola mera enunciazione
  • I motivi aggiunti depositati successivamente che mirano a riesaminare il merito dell'accusa o la valutazione probatoria rischiano di essere considerati inammissibili se proposti in sede di cassazione contro provvedimenti cautelari
  • Se si vuole impedire l'utilizzo di specifici passaggi di un verbale amministrativo, bisogna individuare quali parti sono state redatte dopo l'emersione degli indizi e quale norma processuale è stata violata, fornendo elementi probatori su tali fatti

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