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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- 1) dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa n.81 del 23.07.2024 (prot. gen. 0021288/2024) emessa dal Responsabile del IV Settore – Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Terzigno, notificata il 02.08.2024, con il quale si è ingiunto a DI PALMA ANGELO, di versare entro il termine di giorni 30 dalla notifica della medesima, l’importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa ex art. 31 comma 4 bis dpr 380/2001 per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.36/2017, notificata il 05.12.2017 dal Comune di Terzigno per realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico, come da verbale di accertamento di inadempienza del 15/03/2018 redatto dalla Polizia Locale ai sensi dell’art 31 comma 3 del DPR 380/2001 e smi, acquisito al protocollo n. 47/2018; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.”

Giustizia amministrativa202405196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa di € 20.000 per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli ingiungeva il pagamento di € 20.000 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, quale sanzione per la mancata ottemperanza a un'ordinanza di demolizione notificata il 5 dicembre 2017. Ha dedotto: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistico-edilizia; la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e dell'art. 21-octies l. 241/1990; la prescrizione quinquennale del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, sostenendo che l'illecito si fosse consumato allo scadere dei novanta giorni concessi per la demolizione; l'eccesso di potere, la violazione dei principi di buon andamento, economicità, proporzionalità, speditezza e legittimo affidamento; nonché la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla l. 689/1981, per omessa contestazione dell'infrazione e mancato rispetto delle fasi del procedimento sanzionatorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato il terzo motivo, con efficacia assorbente rispetto agli altri. Richiamando i principi dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha qualificato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 come conseguenza di un illecito istantaneo a effetti permanenti, consumato allo scadere del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione. Poiché l'ordinanza di demolizione era stata notificata il 5 dicembre 2017, il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere il 5 marzo 2018 ed è scaduto il 5 marzo 2023. L'ordinanza-ingiunzione è stata invece notificata il 2 agosto 2024, quando il potere sanzionatorio era ormai prescritto. Il giudice ha quindi annullato l'atto impugnato, senza esaminare gli ulteriori motivi, e ha condannato il Comune al pagamento di € 2.000 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria è applicabile per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; il relativo illecito si consuma allo scadere del termine assegnato per adempiere.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

    Il termine quinquennale decorre dalla consumazione dell'illecito, individuata nello scadere dei novanta giorni concessi per la demolizione; decorso tale termine senza interruzione, il potere di riscuotere la sanzione è prescritto.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    È richiamato dal ricorrente a fondamento della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative agli atti e provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia.

  • art. 7 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato per l'assorbimento derivante dall'accoglimento della censura sulla prescrizione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione alla dedotta violazione delle garanzie partecipative; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato, mediante rinvio alla motivazione di una precedente sentenza, i principi dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione consegue a un illecito amministrativo istantaneo a effetti permanenti, che si consuma allo scadere del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione.
  • Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689/1981 per la riscossione della sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione decorre dallo scadere del termine di novanta giorni concesso per adempiere, e non dalla successiva data dell'accertamento dell'inottemperanza o dell'ordinanza-ingiunzione.
  • L'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione deve essere adottata e notificata entro il termine quinquennale decorrente dalla consumazione dell'illecito, salvo atti interruttivi della prescrizione secondo le norme del codice civile; in caso contrario, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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