Ordinanza n. 86/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, dapprima adottata il 19 agosto 2025 e poi sostituita da un provvedimento del 21 agosto 2025 con motivazione più ampia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 agosto 2025 con cui la Prefettura di Mantova aveva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. L’Amministrazione ha successivamente depositato un distinto provvedimento, datato 21 agosto 2025, recante la revoca del medesimo nulla osta e precisando espressamente che l’atto del 19 agosto 2025 doveva intendersi revocato e sostituito. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento, riproponendo le censure originarie e deducendo la tempestività dell’impugnazione sulla base della mancata notificazione presso il domicilio eletto e della conoscenza dell’atto acquisita soltanto mediante il deposito processuale dell’Amministrazione. La revoca era motivata dall’inidoneità dell’alloggio indicato per ospitare il lavoratore, poiché l’immobile risultava già utilizzato dal medesimo datore di lavoro per altre procedure e aveva esaurito la capienza massima di sette persone. Il ricorrente aveva inoltre trasmesso documentazione relativa a un nuovo alloggio il 3 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse inammissibile, poiché rivolto contro l’atto del 19 agosto 2025, ormai privo di effetti essendo stato revocato e sostituito dal provvedimento del 21 agosto 2025. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ravvisato possibili profili di irricevibilità per tardività, poiché notificati il 13 febbraio 2026, oltre sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto, avvenuta con la notificazione personale del 21 agosto 2025 e, comunque, dal deposito in giudizio del 14 novembre 2025. Riservata al merito la decisione definitiva sulla tardività, il TAR ha comunque rilevato l’assenza di apprezzabili profili di fondatezza cautelare. La revoca appariva giustificata dall’esaurimento della capienza dell’alloggio, documentato in atti, e la motivazione risultava adeguatamente circoscritta e supportata dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la disponibilità di un alloggio stabile e idoneo è requisito sostanziale necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e la sua carenza non costituisce un’irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUI. La documentazione relativa al nuovo alloggio, trasmessa dopo l’adozione del provvedimento, non poteva essere valutata in sede di scrutinio della legittimità dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base di tale disposizione il TAR ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione all’avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio e alla prospettata inammissibilità del ricorso introduttivo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 (TUI)
La carenza relativa alla disponibilità di un alloggio stabile e idoneo è stata qualificata come carenza sostanziale, non riconducibile a un’irregolarità sanabile ai sensi della disposizione.
art. 42 d.l. 73/2022
Indicato quale base del permesso di soggiorno stagionale la cui conversione era stata richiesta e rispetto al quale era stato rilasciato il nulla osta poi revocato.
Massime di principio
- Il ricorso è inammissibile quando è proposto contro un provvedimento che, prima o nel corso del giudizio, sia stato espressamente revocato e sostituito da un nuovo atto, poiché l’atto originario non è più idoneo a produrre effetti lesivi.
- La notificazione personale del provvedimento determina, in linea di principio, la piena conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione, anche se il destinatario non abbia ricevuto la notificazione presso il domicilio eletto nel processo relativo a un diverso atto.
- Il deposito in giudizio del provvedimento lesivo può comunque rilevare ai fini della piena conoscenza dell’atto e della decorrenza del termine per proporre motivi aggiunti.
- La disponibilità di un alloggio stabile e idoneo costituisce requisito sostanziale necessario per il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno; la sua carenza non è qualificabile come mera irregolarità documentale sanabile.
- La documentazione relativa a un nuovo alloggio, trasmessa dopo l’adozione del provvedimento impugnato, non può essere utilizzata per dimostrare l’illegittimità originaria dell’atto amministrativo.
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