Cassazione Penale, Ordinanza n. 16921/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità e aspecificità del motivo proposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione per erronea valutazione degli elementi di prova. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica e aspecifica: si risolveva in affermazioni astratte, prive di un reale confronto con la motivazione della decisione impugnata e senza puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali censurati. In sostanza, il ricorso non spiegava perché la valutazione probatoria della Corte territoriale sarebbe stata erronea, limitandosi a contestare in modo indeterminato il mancato proscioglimento nel merito.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della dedotta violazione di legge relativa alla valutazione della prova; la Corte non entra nel merito del suo contenuto, ma rileva che la censura formulata sul punto è generica e non specificamente correlata alla motivazione d'appello.
Le doglianze devono contenere, a pena di inammissibilità, specifiche ragioni di diritto e congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni astratte o meramente apodittiche: è necessario un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo non coincide solo con la sua genericità, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e quelle addotte nell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando il ricorrente non enuncia in modo chiaro e congruo le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali effettivamente censurati.
- La doglianza che si limiti a sostenere, in termini generici, che i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato non soddisfa l'onere di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →