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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1297/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/07/2024 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1) e per un reato-fine in materia di stupefacenti (capo 72). Il ricorrente ha dedotto, in un unico motivo, la carenza degli elementi costitutivi dell'associazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mera occasionalità del reato-fine e l'irragionevolezza/proporzionalità della misura cautelare alla luce della durata limitata delle condotte (due mesi del 2022) e del fatto che erano state compiute durante la detenzione domiciliare

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e reiterativo di censure già valutate dal Tribunale. Ha confermato la fondatezza degli elementi probatori richiamati dal Tribunale: servizi di videoripresa presso l'abitazione del fornitore, monitoraggio dei profili Facebook, intercettazioni con contenuti tipici di traffico (quantitativi e somme), sequestro di stupefacenti e denaro presso l'abitazione del ricorrente, arresto e successivo sostegno economico da parte dell'organizzazione mentre il ricorrente era in custodia. Tali elementi sono stati ritenuti convergenti e indicativi di un ruolo stabile (acquirente stabile e rivenditore) nell'organigramma dell'associazione, escludendo l'occasionalità. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la brevità del periodo osservato se gli elementi dimostrano l'esistenza di un sistema collaudato. Per le esigenze cautelari è stato confermato il pericolo di reiterazione, anche alla luce del ruolo e dei rapporti col sodalizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    richiamata nel testo come limite alla motivazione del ricorso in cassazione

    Il ricorso doveva essere svolto entro i limiti necessari alla motivazione; il vizio di genericitá ha reso il ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020

    richiamato per la trattazione scritta del giudizio

    Ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione con trattazione scritta

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma sul reato-fine in materia di stupefacenti

    Per il delitto previsto da questa norma la prognosi cautelare considera la possibilità di commissione di delitti collegati alla stessa professionalità e inserimento in circuiti criminali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citata in relazione alla condanna alle spese del procedimento

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di Cancelleria

    Regola gli adempimenti di trasmissione per il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La breve durata del periodo di osservazione non esclude la sussistenza di un'associazione a delinquere se gli elementi acquisiti risultano convergenti nel delineare un sistema organizzato e ruoli stabili
  • Prove convergenti e di diverso genere (videoriprese, intercettazioni, sequestri, flussi di denaro, comportamenti post-arresto come sostegno economico) rafforzano la valutazione della partecipazione associativa e possono escludere l'occasionalità
  • In sede di riesame e di legittimità l'apprezzamento sulle esigenze cautelari è in larga parte insindacabile se fondato su elementi concreti che indicano il pericolo di reiterazione, soprattutto per reati di droga in cui la prognosi considera il grado di inserimento nel circuito criminoso
  • Nelle impugnazioni in cassazione contro misure cautelari è necessario formulare censure specifiche di diritto e di motivazione, non ripetizioni generiche dei rilievi di fatto; la genericità comporta l'inammissibilità
  • Contestare la proporzionalità della misura cautelare richiede dati probatori che contrastino direttamente le risultanze investigative utilizzate per valutare il ruolo del ricorrente nell'associazione

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