Cassazione Penale, Sentenza n. 41884/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Russo con sentenze pregresse (sentenza del Tribunale di Pescara del 7/6/2007 e sentenza del Tribunale del 27/11/2013, confermata in appello il 16/1/2017). La richiesta di revoca si fondava: (a) sull'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per la commissione di un nuovo delitto accertato con successiva sentenza (Corte d'appello di Bologna, 30/10/2015); (b) sull'art. 168, terzo comma, cod. pen., per violazione dei limiti di reiterabilita' previsti dall'art. 164, quarto comma, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta ritenendo esistente una preclusione derivante dalla possibilita' di accertamento da parte di giudici di cognizione, mentre il Procuratore generale denunciava la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e sosteneva che la mancata revoca in sede di cognizione non poteva impedire l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale e disponendo il rinvio per nuovo esame. Sul punto relativo all'art. 168, primo comma, la Corte ha affermato che il mancato intervento del giudice della cognizione non preclude al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., di disporre la revoca di diritto quando sussistano i presupposti (commissione del nuovo reato nei termini di cui all'art. 163). Quanto alla revoca per violazione dei limiti di reiterabilita' (art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164), la Corte ha richiamato i principi (anche delle Sezioni Unite) secondo cui e' legittima la revoca in sede esecutiva quando la causa ostativa era ignota al giudice che ha concesso il beneficio ma nota al giudice d'appello a cui il punto non e' stato devoluto con l'impugnazione; il giudice dell'esecuzione e' tenuto ad acquisire il fascicolo antecedente per verificare la conoscenza documentale. La Cassazione ha inoltre precisato i limiti della revoca ex art. 168, terzo comma, osservando che essa non puo' intervenire se il beneficio si e' consolidato e si e' prodotto l'effetto estintivo ex art. 167 cod. pen.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
primo comma, n. 1; terzo comma
Il primo comma n.1 comporta revoca "decadenziale" della sospensione qualora il condannato commetta un nuovo reato nei termini di cui all'art. 163; il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca di diritto se la revoca non e' stata disposta nella sentenza per il nuovo reato. Il terzo comma disciplina la revoca quando la sospensione e' stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilita' (art.164) ed ha natura non decadenziale, ma di rimedio per un vizio originario del beneficio.
art. 163 cod. pen.
Fissa i termini temporali entro i quali la commissione di un nuovo reato rende applicabile la revoca decadenziale prevista dall'art. 168, primo comma; ai fini della revoca rileva che la condizione si sia verificata nei termini previsti, indipendentemente dalla data di irrevocabilita' della sentenza che accerta il nuovo reato.
art. 674 cod. proc. pen.
Comma 1: il giudice dell'esecuzione dispone la revoca di diritto della sospensione condizionale qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per l'altro reato. Comma 1-bis (introdotto con legge n.128/2001): consente la revoca in sede esecutiva per casi di revoca relativa all'art.168, terzo comma, a condizione che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare la conoscenza.
art. 164 cod. pen.
Stabilisce limiti di reiterabilita' che, se violati, rendono il beneficio della sospensione condizionale non spettante; la violazione puo' dar luogo a revoca ex art.168, terzo comma.
art. 167 cod. pen.
Prevede l'effetto estintivo della pena al decorso di determinate condizioni. La revoca ex art.168, terzo comma, non puo' essere disposta se, nel frattempo, si e' gia' verificata l'estinzione del reato e il beneficio si e' consolidato.
legge 26 marzo 2001, n. 128
Ha introdotto il terzo comma dell'art.168 e il comma 1-bis dell'art.674 c.p.p., regolando la possibilita' di revoca in sede esecutiva per i casi di violazione dei limiti di reiterabilita' e richiedendo la verifica della conoscenza documentale da parte del giudice che aveva concesso il beneficio.
Massime di principio
- Quando e' accertata una condotta successiva che integra l'ipotesi dell'art.168, primo comma, n.1, il giudice dell'esecuzione e' competente e tenuto a disporre la revoca di diritto ai sensi dell'art.674, comma 1, anche se il giudice della cognizione che ha emesso la sentenza per il nuovo reato, pur avendo avuto elementi, non ha revocato.
- Per la revoca prevista dall'art.168, terzo comma (violazione dei limiti di reiterabilita'), il giudice dell'esecuzione puo' intervenire se risulta che i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio; e' obbligatorio acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare la conoscenza.
- La natura giuridica delle due forme di revoca e' diversa: quella ex art.168, primo comma, e' decadenziale e collegata a un fatto sopravvenuto (nuovo reato) il cui effetto retroagisce de iure; quella ex art.168, terzo comma, e' un rimedio per vizio originario e incontra limiti diversi (non puo' essere disposta se il beneficio si e' consolidato e si e' verificata l'estinzione ex art.167).
- La semplice conoscibilita' da parte di giudici di cognizione non ostacola automaticamente l'intervento del giudice dell'esecuzione: la verifica e' documentale e va fatta sul fascicolo, con particolare attenzione a chi era concretamente a conoscenza e se la questione e' stata devoluta in sede di impugnazione.
- In ogni caso di richiesta di revoca in sede esecutiva, il giudice deve effettuare un esame documentale approfondito degli antecedenti processuali e verificare i termini di cui all'art.163 e l'eventuale consolidamento del beneficio per evitare pronunce improprie.
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