Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per calunnia (art. 368 c.p.), deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: aveva denunciato l'ispettore Filippo Demara per presunte percosse e minacce (reati procedibili a querela) senza che fosse stata presentata querela, per cui la difesa sosteneva l'inidoneità della condotta ad integrare il delitto di calunnia. Contestava inoltre la trasformazione operata dai giudici di merito dell'originaria contestazione (false accuse di percosse e minacce) nella fattispecie di cui all'art. 608 c.p. (abuso di autorità contro i detenuti), lamentando l'illegittima modifica dell'imputazione, motivazione illogica e l'erroneo onere probatorio addebitato al ricorrente (es. far provare la malsanità della cella). Denunciava infine l'eccessiva valorizzazione della discrepanza di data (23 ottobre vs 22 ottobre) quale prova della falsità delle accuse.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla mancata integrazione del reato di calunnia. Ha rilevato che l'esposto e le dichiarazioni riguardavano esclusivamente percosse e minacce, reati procedibili a querela non presentata, e che i giudici di merito hanno impropriamente travalicato l'originaria contestazione ricondotta invece all'art. 608 c.p. (abuso di autorità), senza adeguata e specifica contestazione e senza logica motivazione. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata in quanto la condotta contestata non poteva integrare il delitto di calunnia così come accertato dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla continuità del disegno criminoso collegato alle azioni poste in essere; non centrale nella motivazione della Cassazione rispetto al profilo relativo all'improcedibilità della denuncia per reati a querela
art. 368 c.p. (calunnia)
Il reato di calunnia richiede che la falsa accusa sia idonea ad avviare un procedimento penale; la Corte ha ritenuto che le false accuse relative a percosse e minacce procedibili a querela non presentata siano inidonee a tale scopo e quindi non integrino la calunnia nel caso concreto
art. 608 c.p. (abuso di autorità contro i detenuti)
I giudici di merito hanno ritenuto che l'esposto avesse i connotati del reato di cui all'art. 608 c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto però illegittima la conversione dell'originaria contestazione in tale distinto reato senza specifica e previa contestazione e senza coerente motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il motivo di ricorso era fondato su questa fattispecie normativa (violazione delle norme sul procedimento e motivazione): la Corte ne ha fatto decorrere l'annullamento per inosservanza dei limiti della contestazione e per carenze logiche nella motivazione dei giudici di merito
Massime di principio
- La calunnia richiede che la falsa accusa sia idonea ad innescare un procedimento penale: se l'accusa concerne reati procedibili a querela e la querela non è stata proposta, la condotta non integra in genere il delitto di calunnia
- I giudici non possono sostituire l'imputazione originaria con una diversa fattispecie penale senza che tale diversa contestazione sia stata espressamente formulata e adeguatamente istruita: la modifica imputativa richiede rispetto delle garanzie dell'imputato e una motivazione logica e puntuale
- La mera discrepanza formale (es. errore nella data) non è di per sé prova della falsità delle dichiarazioni dell'imputato; occorre valutare il contesto probatorio complessivo
- Non può essere fatto gravare sull'imputato un onere di prova in contrasto con il principio che spetta all'accusa dimostrare la falsità dell'affermazione quando questa è fatta rilevare come elemento costitutivo del reato
- Quando la stessa narrazione di fatti può ricondursi a più reati, la calunnia può essere configurata solo se il falso addebito è idoneo a configurare almeno un reato perseguibile d'ufficio; in mancanza, l'integrazione della calunnia è esclusa
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