Cassazione Penale, Sentenza n. 16562/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 648, comma 2, c.p. deducendo inosservanza o erronea applicazione di norme processuali (art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.) e carenza di motivazione. In particolare, censura che la motivazione riportata nella sentenza d'appello riguarda in realtà un diverso procedimento e un altro imputato ("Volintiru Marinica") per fatti diversi, sicché manca la motivazione rispetto alla posizione processuale di Gaudio. Il Pubblico Ministero presso la Corte di legittimità ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la motivazione della sentenza impugnata è totalmente disallineata rispetto all'imputato e ai motivi di appello, configurando una nullità radicale ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. Tale vizio non è sanabile mediante la procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 c.p.p. Pertanto la sentenza d'appello è stata annullata. Tuttavia, l'annullamento è stato disposto senza rinvio perché nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (tempus commissi delicti individuato intorno al 31/01/2012; termine massimo prescrizionale di 10 anni maturato il 31/01/2022). P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648, comma 2, cod. pen.
Norma che definisce il reato per il quale Gaudio era stato condannato in primo grado; la Cassazione non è intervenuta sul merito del reato perché ha annullato la sentenza per vizi processuali e poi per estinzione per prescrizione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che la motivazione dell'appello è relativa a un altro procedimento e imputato, configurando la nullità radicale della sentenza d'appello per mancanza di motivazione rispetto all'imputato; tale nullità non è emendabile con la semplice correzione formale
art. 130, cod. proc. pen.
Norma sui rimedi per errori materiali: la Corte ha escluso l'applicabilità di questa procedura perché l'errore consiste nella sostanziale mancanza della motivazione rispetto al caso, non in un mero errore materiale
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a una decisione motivata; la Corte ha confermato che l'assenza di motivazione rispetto all'imputato configura nullità
art. 157 e ss., cod. pen. (prescrizione)
La Cassazione ha calcolato il tempus commissi delicti intorno al 31/01/2012 e, applicando il termine massimo prescrizionale (10 anni), ha rilevato l'estinzione del reato al 31/01/2022, rendendo possibile l'annullamento senza rinvio
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norme procedurali straordinarie che hanno disciplinato la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza d'appello riguarda un diverso procedimento o un altro imputato, si configura una nullità radicale ai sensi dell'art. 125 c.p.p.: manca la motivazione in relazione alla posizione dell'imputato.
- La nullità per mancanza di motivazione non è sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p., che è riservata a errori meramente formali o materiali.
- Quando la nullità è rilevata in Cassazione e l'impugnazione è tempestiva, il rimedio ordinario è la rinnovazione dell'intero giudizio (rinvio per nuovo processo).
- Se, tuttavia, nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio (annullamento per estinzione del reato), evitando il rinvio per nuovo giudizio.
- In sede di impugnazione conviene verificare sempre la corrispondenza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione scritta: un dispositivo corretto non giustifica una motivazione riferita ad altro procedimento.
- Per contestare o chiedere l'annullamento senza rinvio per prescrizione è essenziale individuare il "tempus commissi delicti" e calcolare con precisione i termini prescrizionali tenendo conto di eventuali sospensioni.
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