Cassazione Penale, Sentenza n. 36344/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno e confisca di un immobile) e la confisca disposta dal Tribunale. I motivi di ricorso in cassazione sono: 1) violazione dell'art. 2-ter, comma 3, legge n. 575/1965 per presunta violazione del termine di efficacia del sequestro e quindi dell'inefficacia della confisca (la confisca sarebbe stata disposta oltre otto anni dal sequestro del 22/12/2009); 2) violazione di legge e carenza di motivazione riguardo all'attuale pericolosità sociale (si censurano indicatori favorevoli alla non pericolosità: lavoro regolare, revoca della libertà vigilata, lunga carcerazione e mancanza di fatti recenti); 3) carenza di motivazione sull'accertamento delle modalità di pagamento del prezzo dell'immobile (si contesta l'attribuzione di fondi a Pubblidea s.r.l.); 4) carenza di motivazione sulla capacità reddituale lecita del ricorrente (vincite al lotto, pensione della madre, liberalità da parenti, smobilizzo di investimenti, utili da Pubblidea).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e, in parte, non consentiti nel giudizio di prevenzione (la cassazione in materia di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente). Sul profilo della pericolosità sociale la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato e motivato la persistenza del vincolo fiduciario del Di Pace con vertici associativi (ruolo di 'uomo di fiducia') e abbia spiegato perché gli elementi invocati dalla difesa non escludevano la sussistenza della pericolosità. Quanto alla confisca, la Corte ha precisato che il termine di un anno previsto dall'art. 2-ter comma 3 L. 575/1965 opera soltanto quando la confisca è disposta successivamente (in procedimento distinto o differito) e non quando la confisca è adottata contestualmente alla misura di prevenzione personale; quindi il motivo sul termine è infondato. I rilievi sull'accertamento della sproporzione tra valore dell'immobile e redditi leciti sono censure di merito non consentite in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (disciplina delle misure di prevenzione)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il termine di un anno (prorogabile) per emanare il provvedimento di confisca decorrente dal sequestro opera solo quando la confisca è disposta successivamente all'applicazione della misura personale (confisca differita o in procedimento distinto), e non quando la confisca è adottata contestualmente all'applicazione della misura personale
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art. 120; art. 117 (disposizioni transitorie)
Le norme transitorie prevedono che i procedimenti nei quali era già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione alla data di entrata in vigore del decreto si regolano ancora dalle norme previgenti (legge 575/1965); il d.lgs. 159/2011 non muta la regola interpretativa applicabile al caso in esame
Giurisprudenza di legittimità citata
Cass. Sez. U. n. 36/2000 (Madonia); Cass. n. 26762/2009 (Mancuso); Cass. n. 3538/2013 (Zagaria); Cass. n. 16191/2017 (Ferraro); Cass. n. 27667/2012 (Liuzzi); Cass. Sez. 6, n. 21525/2020 (Mulè)
La giurisprudenza ha distinto i casi in cui il termine per la confisca (un anno) si applica (confisca successiva/differita) da quelli in cui la confisca è contestuale alla misura personale e quindi non soggetta al termine; è inoltre consolidato il principio che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso in cassazione è ammesso solo per vizio di legge o motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte di Cassazione può censurare solo violazioni di legge o la totale mancanza/meramente apparente della motivazione: critiche di merito e rivalutazioni probatorie sono inammissibili
- Il termine previsto dall'art. 2-ter L. 575/1965 (un anno dalla data del sequestro, prorogabile) ha natura perentoria solo quando la confisca è disposta successivamente al sequestro (confisca differita o in procedimento distinto); se la confisca è adottata contestualmente alla misura personale non si applica quel termine
- Per contestare la sussistenza attuale della pericolosità sociale è necessario dimostrare la carenza o l'apparenza della motivazione del giudice di merito; non basta proporre una lettura alternativa dei fatti o nuovi elementi che comporterebbero una diversa valutazione
- L'accertamento della sproporzione tra beni e redditi leciti richiede una valutazione di merito fondata su elementi probatori; tali questioni, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione salvo vizio di legge o motivazione mancante
- Chi impugna deve considerare il rischio di inammissibilità e la possibile condanna alle spese e a contributi (es. Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o non consentito
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