Cassazione Civile, Ordinanza n. 09160/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce da un rapporto contrattuale di fornitura di prodotti petroliferi. La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo pattuito; la controparte aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto l’opposizione. La corte d’appello aveva poi rigettato il gravame della fornitrice. In cassazione la società fornitrice propone un unico motivo, denunciando l’errata applicazione dell’art. 17 del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012, oltre a violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. e vizio motivazionale. Sostiene, in sintesi, che la norma sulla cessazione dell’esclusiva di approvvigionamento per alcuni gestori opererebbe solo dal 30 giugno 2012, sicché non potevano essere computati nel calcolo dei volumi acquistati gli acquisti anteriori a tale data e, comunque, non poteva tenersi conto dei volumi del 2011; lamenta anche che la decisione non avrebbe considerato la rinegoziazione della procedura dei prezzi e la conferma della validità del contratto fino al 31 dicembre 2012. La resistente propone controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’erronea interpretazione dell’art. 17 e il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’appellante.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale perché il ricorso per cassazione non soddisfa i requisiti di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., in quanto l’esposizione dei fatti è troppo sintetica e non consente di ricostruire causa petendi e petitum; inoltre viola l’art. 366, n. 6, c.p.c. perché richiama documenti e atti di merito senza riprodurne il contenuto rilevante e senza indicarne puntualmente la collocazione nel fascicolo. Il preliminare rilievo di inammissibilità assorbe ogni ulteriore censura e determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012
"A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto"
La disposizione è richiamata dalle parti come norma che fa cessare, dal 30 giugno 2012, l’efficacia delle clausole di esclusiva nell’approvvigionamento; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sull’onere della prova.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo di ricorso per denunciare una non corretta valutazione delle prove e delle risultanze documentali.
art. 360 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per veicolare le censure di violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e, se fondato su atti o documenti, deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne specificamente la collocazione, pena l’inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro interpretativo della norma invocata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti di causa deve essere tale da consentire alla Corte di comprendere, senza ricorrere ad altre fonti, la materia del contendere, le pretese delle parti, le difese e l’iter processuale; una sintesi che non consenta di ricostruire causa petendi e petitum rende il ricorso inammissibile.
- Quando le censure di legittimità si fondano su documenti o atti di merito, il ricorrente deve riprodurne nel ricorso almeno il contenuto rilevante e indicarne con precisione la sede processuale e la collocazione nel fascicolo; il semplice richiamo o rinvio ai documenti non è sufficiente.
- La parte ricorrente non può demandare alla Corte di cassazione un’attività di estrapolazione e ricostruzione dei fatti e delle questioni devolute: l’individuazione specifica dei vizi denunciati e dei passaggi decisivi della vicenda processuale è onere della parte.
- L’inammissibilità del ricorso principale assorbe l’esame dell’eventuale ricorso incidentale condizionato.
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