Cassazione Civile, Ordinanza n. 20035/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2009, recuperando a tassazione Ires, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello ritenendo invalido l'accertamento perché non sottoscritto dal Direttore provinciale e privo di valida delega in favore del Capo Area firmatario. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la delega alla sottoscrizione era stata provata mediante ordine di servizio n. 97, che si trattava di mera delega di firma e che la sottoscrizione di un funzionario appartenente all'ufficio doveva presumersi legittima salvo prova contraria della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di firma.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avere natura di delega di firma e può essere attuata anche con ordini di servizio, ma, quando il contribuente contesti specificamente la legittimazione del sottoscrittore, l'Amministrazione deve provare in giudizio l'esistenza della delega e i requisiti del firmatario. Nel caso concreto, dall'accertamento in fatto della sentenza impugnata risultava che l'avviso era stato sottoscritto da un funzionario non titolare dell'ufficio e che la delega non era stata prodotta in giudizio; il mero richiamo a disposizioni di servizio generali e astratte non è stato ritenuto sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della contribuente. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la soccombente amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega può essere di firma, ma deve essere provata quando specificamente contestata la legittimazione del sottoscrittore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per contestare la decisione di merito.
art. 2697 c.c.
In caso di contestazione specifica dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore, opera il generale riparto dell'onere della prova e l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza della delega e dei relativi presupposti, in base al principio di vicinanza della prova.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate
È richiamato per descrivere i poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente, in cui si inserisce la delega di firma.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
È richiamato come base dell'organizzazione interna dell'ufficio e della delega di firma nell'ambito della subordinazione gerarchica.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: essa realizza un decentramento interno dell'attività amministrativa e l'atto resta imputabile all'ufficio titolare del potere.
- Quando il contribuente contesti in modo specifico la legittimazione del firmatario dell'avviso, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di produrre in giudizio la delega e di dimostrare la riferibilità della firma a un soggetto legittimato.
- Non è sufficiente, ai fini probatori, il richiamo a disposizioni di servizio astratte o a un sistema generale di deleghe se non è prodotta la concreta delega relativa all'atto impugnato.
- La sottoscrizione di un funzionario interno all'ufficio non beneficia di una presunzione assoluta di legittimità quando siano stati specificamente dedotti dalla controparte la mancanza di delega e l'assenza dei requisiti del sottoscrittore.
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