Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 729/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1784/2025, resa tra le parti.,

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, n. 1784/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di un fabbricato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado proposto contro il diniego di permesso di costruire prot. n. 14290 del 20 maggio 2025. Il diniego riguardava un intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di un fabbricato sito in località Lenze. Il provvedimento era stato adottato dopo l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1008 del 14 marzo 2025, relativa a un precedente diniego del permesso di costruire n. 1755 del 18 gennaio 2024, oggetto di distinta controversia pendente davanti alla stessa Sezione. L'ordinanza dà atto anche della proposizione, da parte dell'appellato, di un ricorso per ottemperanza ex artt. 112, comma 2, lett. b), e 113 c.p.a. contro la sentenza appellata. Nella fase cautelare il Comune ha contestato la sentenza di primo grado e ne ha chiesto la sospensione; il Consiglio di Stato ha rilevato, senza pregiudicare le eccezioni di rito, che il TAR non avrebbe valutato complessivamente la fattispecie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1784/2025. La decisione è stata adottata nei limiti propri della fase cautelare, sulla base della rilevata esigenza di riesaminare le diverse questioni controverse mantenendo integra la situazione processuale e sostanziale fino alla trattazione del merito. È stata fissata l'udienza pubblica per l'8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e del potere di sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Richiamato in relazione al ricorso per ottemperanza proposto dall'appellato davanti al TAR contro la sentenza oggetto di appello.

  • art. 113 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, emerga che il giudice di primo grado non abbia valutato complessivamente la fattispecie e sia necessario preservare integra la situazione controversa fino alla trattazione del merito.
  • La concessione della misura cautelare non pregiudica l'esame delle eccezioni di rito né anticipa definitivamente la decisione sulle questioni controverse, che devono essere approfondite nella successiva udienza pubblica di merito.
  • La proposizione di un ricorso per ottemperanza avente a oggetto la sentenza impugnata costituisce un elemento del quadro controverso da considerare nella gestione cautelare dell'appello, senza che l'ordinanza definisca in via definitiva i rapporti tra i due giudizi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.