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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18686/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (emittente)

La controversia

La controversia nasceva da due buoni postali fruttiferi della serie Q/P emessi nel 1987. La titolare dei buoni aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della differenza tra quanto effettivamente riscosso alla scadenza e quanto ritenuto dovuto in base alla tabella riportata sul retro dei titoli, con riferimento agli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. La società emittente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi rigettata dal Tribunale. La Corte d'appello, in riforma, aveva accolto l'opposizione richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di buoni della serie Q/P e la rilevanza della disciplina stampigliata sui titoli. La titolare dei buoni aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Prima della decisione, però, ha rinunciato al ricorso, rappresentando il consolidamento della giurisprudenza contraria e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese per il mutamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente in prossimità dell'adunanza e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che al momento della notificazione del ricorso la giurisprudenza non potesse ancora dirsi pienamente consolidata, per la presenza di successive decisioni conformi delle sezioni semplici intervenute dopo le prime pronunce di riferimento.

Norme richiamate

  • art. 1339 c.c.

    La Corte d'appello aveva richiamato la norma per affermare che la disciplina legale o regolatoria applicabile ai buoni postali poteva sostituire automaticamente le clausole negoziali incompatibili, senza che l'erronea apposizione materiale del timbro valesse come diversa manifestazione di volontà contrattuale.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in prossimità dell'adunanza determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, la questione non risultava ancora stabilmente consolidata in giurisprudenza e la parte abbia agito in un contesto di evoluzione interpretativa successiva.
  • Nel contesto dei buoni postali fruttiferi, l'erronea o incompleta apposizione del timbro relativo alle condizioni di rimborso non assume di per sé valore di autonoma volontà negoziale se la disciplina applicabile è integrata o sostituita dalla regolazione legale richiamata dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoDecreto ingiuntivoRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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