Cassazione Civile, Ordinanza n. 14667/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro e catastale in relazione a una sentenza della Corte d'appello di Perugia, pronunciata quale giudice di rinvio in un giudizio di divisione di una comunione ereditaria tra tre fratelli. La sentenza di rinvio aveva formato tre quote di pari valore per stirpi e aveva disposto che l'assegnazione dei lotti avvenisse mediante sorteggio. L'Ufficio aveva qualificato tale decisione come sentenza di divisione giudiziale soggetta a imposta proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, oltre che degli artt. 34 e 37 del medesimo decreto. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in appello, sul rilievo che la sentenza non avesse accertato nuovi diritti patrimoniali, ma si fosse limitata a disciplinare la fase finale della divisione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 8 della Tariffa e degli artt. 34 e 37 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente escluso la tassazione proporzionale; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita adesione acritica alle tesi difensive dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della Corte d'appello definisse immediatamente aspetti controversi della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo patrimoniali, e quindi fosse soggetta all'aliquota proporzionale dell'1% prevista dall'art. 8, lett. c, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, non alla tassazione in misura fissa. Ha invece respinto il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza regionale in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
aliquota proporzionale dell'1%
si applica agli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio e che comportano l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; ricade qui la sentenza che definisce i profili controversi della divisione ereditaria pur rinviando l'assegnazione materiale dei lotti.
art. 8, comma 1, lett. d, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
non si applica quando la pronuncia giudiziale, pur non eseguendo materialmente il trasferimento, incide su diritti patrimoniali e definisce aspetti controversi della divisione.
art. 34 d.P.R. n. 131/1986
regola l'imposizione di registro degli atti di divisione, prevedendo che sia tassata come atto traslativo solo la parte di assegnazione eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune.
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio all'esito definitivo della lite.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del convincimento o li esponga senza un'adeguata disamina logico-giuridica, impedendo il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge sostanziale in materia tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza per vizio motivazionale.
art. 384, primo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, una sentenza resa in tema di divisione ereditaria è tassabile con l'aliquota proporzionale quando definisce in modo immediato e controverso aspetti della divisione incidenti su diritti soggettivi patrimoniali, anche se demanda a un momento successivo l'assegnazione materiale dei beni.
- Ai fini dell'art. 8 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986, la distinzione tra tassazione proporzionale e misura fissa dipende dal contenuto sostanziale della decisione: se la pronuncia accerta diritti a contenuto patrimoniale, opera l'aliquota dell'1%; se non vi è tale accertamento, può applicarsi la misura fissa.
- Nelle controversie tributarie, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Quando la questione è definita in diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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