Sentenza n. 2270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della proroga del titolo edilizio e paesaggistico, il diniego del mantenimento annuale di manufatti amovibili funzionali all'attività balneare e l'ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi
Esito
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado il provvedimento comunale che aveva rigettato sia l'istanza di proroga della validità del titolo autorizzatorio edilizio e paesaggistico, sia la richiesta di mantenimento nel periodo invernale e annuale di manufatti e strutture amovibili funzionali all'attività balneare. Aveva inoltre impugnato la nota istruttoria allegata e l'ordinanza di rimozione dei manufatti, con conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi. Il TAR aveva respinto il ricorso, compensando le spese. In appello la società ha riproposto le censure relative alla proroga dell'autorizzazione e al mantenimento annuale delle strutture, deducendo, tra l'altro, omessa, contraddittoria ed errata motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla normativa successiva; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; nullità o inefficacia della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023; omessa applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 e dall'art. 157 della legge regionale Puglia n. 42/2024; violazione dell'art. 45 del PPTR Puglia. Nel corso del giudizio d'appello la società ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia, insistendo soltanto per la condanna alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 84 c.p.a. La rinuncia è stata depositata e notificata al Comune appellato prima dell'udienza e il Comune, quale parte interessata alla prosecuzione, ha prestato adesione; ricorrevano quindi i presupposti processuali per l'estinzione. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi d'appello né le questioni relative alla proroga dei titoli e al mantenimento dei manufatti. Le spese sono state compensate, nonostante l'opposizione del Comune, in ragione della complessità del contenzioso, articolato sulle due distinte questioni della proroga dell'autorizzazione e del mantenimento annuale delle strutture.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando è effettuata nelle forme e nei termini previsti e le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono; nel caso concreto il Comune ha espressamente aderito alla rinuncia.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022
Norma invocata dall'appellante in relazione alla proroga della validità del titolo autorizzatorio; la questione non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.
art. 4-quater d.l. n. 181/2023, convertito dalla legge n. 11/2024
Richiamato dall'appellante quale successiva modifica della disciplina sulla proroga; non esaminato nel merito.
art. 7, comma 2, lettera a), d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025
Richiamato dall'appellante quale ulteriore modifica della disciplina sulla proroga; non esaminato nel merito.
art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022
Invocato dall'appellante quale ius superveniens; la relativa censura non è stata decisa.
art. 157 legge regionale Puglia n. 42/2024
Invocato dall'appellante quale ius superveniens; la relativa censura non è stata decisa.
art. 45 PPTR Puglia
Invocato dall'appellante in relazione alla disciplina paesaggistica; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in appello, depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo quando le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono.
- L'adesione della parte appellata alla rinuncia al ricorso esclude qualsiasi opposizione alla prosecuzione del giudizio e consente al giudice di dichiarare l'estinzione dell'appello senza esaminare i motivi dedotti.
- In caso di estinzione dell'appello per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudice ravvisi una particolare complessità del contenzioso.
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