Sentenza n. 20/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO ANALISI ROCCO S.R.L. ANALISI CHIMICO – CLINICHE MICROBIOLOGIA il 16\4\2025 : - della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere regionali di determinazione dei volumi massimi di prestazioni, dei tetti di spesa, del nomenclatore tariffario e degli schemi contrattuali con clausola di salvaguardia
Esito
Favorevole al resistente (Regione e ASL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato le delibere regionali che disciplinavano, per l'assistenza specialistica ambulatoriale, i volumi massimi di prestazioni, i limiti di spesa, il nomenclatore tariffario e gli schemi contrattuali. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi e delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento, manifesta illogicità e irragionevolezza del criterio prevalentemente storico di determinazione dei budget, nonché violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e lesione del legittimo affidamento. In particolare, ha contestato il mantenimento, per il nuovo nomenclatore, del tetto destinato alle prestazioni contrassegnate dalla lettera "R" nel precedente sistema, benché il nuovo sistema comprendesse un numero più ampio e diverso di prestazioni. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera regionale che approvava gli schemi contrattuali, censurando la clausola di salvaguardia, che imponeva l'accettazione dei provvedimenti sui tetti e sulle tariffe e la rinuncia alle azioni o impugnazioni relative agli atti già adottati o conoscibili per l'annualità di riferimento. Ha inoltre dedotto la vessatorietà della clausola, la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e il contrasto con il diritto dell'Unione europea, chiedendo subordinatamente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, in udienza, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva dichiarato di non avere sottoscritto il contratto entro il termine previsto. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992, la mancata stipula dell'accordo determina automaticamente e per legge la sospensione dell'accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo ulteriore. La sospensione si è prodotta il 7 maggio 2025, dopo la proposizione del ricorso, una volta scaduto il termine del 30 aprile 2025, inizialmente sospeso in sede cautelare e poi non prorogato dall'ordinanza di rigetto. In assenza dell'accordo, la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale né pretendere il relativo corrispettivo; di conseguenza, non conserva un interesse attuale a contestare i budget e gli atti di programmazione economica. Il TAR ha inoltre esaminato e disatteso le contestazioni prospettate dalla ricorrente sulla sospensione automatica e sulla clausola di salvaguardia. Ha ritenuto la clausola sufficientemente determinata, perché riferita ai provvedimenti di determinazione dei tetti, delle tariffe e agli atti collegati o presupposti, limitatamente all'annualità contrattuale. Ha escluso la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla sostenibilità della spesa sanitaria e alla continuità del servizio, nonché l'eccesso di potere e la violazione del riparto di attribuzioni, poiché il controllo giurisdizionale sulla clausola non è stato impedito. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992. Non sono state esaminate nel merito le censure sui criteri di calcolo dei tetti, in quanto il venir meno dell'interesse attuale ha imposto la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso
La mancata stipula dell'accordo contrattuale produce automaticamente e direttamente ex lege la sospensione dell'accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo discrezionale; durante la sospensione la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale né contestare i budget assegnati.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
L'accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale; la sua sospensione rende temporaneamente inidonea la struttura a operare per il servizio pubblico.
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata per censurare il difetto di motivazione degli atti regionali, ma le relative doglianze non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di decidere l'improcedibilità dopo avere dato alle parti l'avviso della questione rilevata d'ufficio.
art. 267 TFUE
La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stata accolta, in quanto il giudizio è stato definito per improcedibilità.
art. 99 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che il giudice di primo grado non può rimettere direttamente all'Adunanza plenaria la questione relativa al contrasto tra orientamenti giurisprudenziali.
artt. 24 e 113 Cost.
Secondo il TAR, la clausola di salvaguardia non viola il diritto di difesa e il diritto alla tutela giurisdizionale, poiché non elimina il controllo del giudice e risponde all'esigenza di contenimento e sostenibilità della spesa sanitaria.
art. 1462 c.c.
Il TAR ha escluso la nullità della clausola di salvaguardia per violazione della norma, anche perché l'annullamento dell'atto amministrativo presupposto inciderebbe, secondo l'orientamento ritenuto preferibile, sull'efficacia del contratto e non sulla sua nullità; inoltre, la struttura può richiedere direttamente al paziente il pagamento una volta esaurito il budget.
Massime di principio
- La mancata stipula dell'accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 determina automaticamente e per legge la sospensione dell'accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo ulteriore.
- La sospensione automatica dell'accreditamento conseguente alla mancata stipula dell'accordo impedisce temporaneamente alla struttura privata di erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario regionale e di pretendere il relativo corrispettivo.
- La struttura privata che non sottoscrive l'accordo contrattuale, anche se contesta l'insufficienza del budget assegnato, non conserva un interesse attuale a impugnare gli atti regionali di determinazione dei tetti di spesa, perché si è posta fuori dal sistema di erogazione delle prestazioni finanziate dal Servizio sanitario regionale.
- La clausola contrattuale che accetta i provvedimenti sui tetti di spesa, sulle tariffe e sugli atti collegati o presupposti e rinuncia alle azioni relative all'annualità contrattuale ha oggetto sufficientemente determinato o determinabile quando individua con precisione gli atti e il periodo cui si riferisce.
- La clausola di salvaguardia inserita negli accordi con le strutture sanitarie private non viola, di per sé, gli artt. 24 e 113 Cost. quando è finalizzata ad assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria e non impedisce il controllo giurisdizionale sulla sua legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →