Sentenza n. 6484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6542/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha dedotto un unico motivo articolato, reiterando le censure già proposte in primo grado sulla natura, qualificazione ed entità delle opere abusive realizzate sui lastrici solari dell'immobile sito in Torre del Greco. Le opere consistevano nella pavimentazione di circa 50 mq di lastrico solare, nella realizzazione di un manufatto di circa 41 mq e in un vano cucina realizzato in ampliamento. Secondo l'appellante, l'Amministrazione e il TAR avrebbero erroneamente accorpato opere realizzate in epoche diverse, in gran parte risalenti alla costruzione del fabbricato; le opere sarebbero state di modeste dimensioni, accessorie o pertinenziali, precarie o temporanee e, se assentite, soggette a un titolo edilizio diverso e a una sanzione meno afflittiva della demolizione. Sono state inoltre richiamate le istanze di sanatoria presentate dall'interessata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le opere oggetto dell'ordinanza fossero diverse e successive rispetto a quelle interessate dalle istanze di sanatoria. Ha inoltre affermato che la valutazione dell'abuso edilizio deve essere complessiva e non parcellizzata: occorre verificare se le opere costituiscano un intervento unitario, considerando non solo il profilo strutturale ma anche il collegamento funzionale e lo scopo pratico perseguito. Nel caso concreto, le opere insistevano su un immobile abusivo e ne condividevano il carattere illecito; in assenza di sanatoria, l'ordine di demolizione era legittimo e necessitato. Il Collegio ha escluso che le opere potessero essere qualificate come accessorie, pertinenziali, precarie o temporanee, anche in ragione delle loro caratteristiche plano-volumetriche. Ha inoltre rilevato che gli abusi erano realizzati in area plurivincolata: in area sottoposta a vincolo paesaggistico la demolizione degli interventi realizzati senza titolo e senza la necessaria autorizzazione paesaggistica opera d'ufficio anche quando, considerati isolatamente, gli interventi non avrebbero richiesto il permesso di costruire. Il regime repressivo prescinde dal tipo di titolo edilizio mancante, poiché la semplificazione procedimentale non rende meno grave la realizzazione dell'opera sine titulo. Essendo vincolato il potere demolitorio, non era necessario un ulteriore onere istruttorio o motivazionale oltre alla corretta indicazione delle caratteristiche delle opere. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
la sanatoria avuto riguardo all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva
L'accertamento di conformità deve riferirsi all'intervento abusivo complessivamente considerato, quando le opere siano funzionalmente connesse, e non può limitarsi a singoli manufatti isolatamente considerati.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Le tipologie di intervento edilizio contribuiscono alla qualificazione unitaria del risultato edilizio costituito da una singola opera o da più opere funzionalmente connesse.
art. 27 d.P.R. 380/2001
in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico rende, poi, doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente degli interventi realizzati senza permesso di costruire
In area vincolata, il potere repressivo comporta la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati senza titolo, anche se singolarmente non soggetti a permesso di costruire.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'appello nell'udienza straordinaria.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dell'attività edilizia abusiva richiede, in via preliminare, di stabilire se le opere costituiscano un intervento unitario o una pluralità di interventi autonomi; tale valutazione deve considerare sia il profilo strutturale sia il collegamento funzionale tra le opere e il comune scopo pratico perseguito.
- Quando più opere abusive sono funzionalmente connesse e costituiscono un intervento unitario, l'abuso deve essere valutato complessivamente e non mediante una considerazione atomistica delle singole opere.
- La sanatoria edilizia deve riguardare l'intervento abusivo complessivamente considerato, non soltanto singole opere che ne costituiscano componenti funzionalmente connesse.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la demolizione d'ufficio degli interventi realizzati sine titulo è doverosa anche se le singole opere, isolatamente considerate, non avrebbero richiesto il permesso di costruire.
- Quando il potere repressivo edilizio è vincolato, l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore ponderazione dell'interesse pubblico né a fornire una motivazione ulteriore rispetto alla precisa individuazione e descrizione delle opere abusive e dei relativi presupposti.
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